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Case fantasma, rilevatori scortati

del 25/06/2011
di: di Antonio G. Paladino
Case fantasma, rilevatori scortati
Sicurezza garantita a 360° al personale dell'Agenzia del territorio impegnato nei rilievi fotografici sul campo, atti a scovare i cosiddetti immobili fantasma. Grazie alla collaborazione con l'Arma dei carabinieri e con la Guardia di finanza, sono previste forme di tutela del predetto personale, così da ridurre al minimo il rischio di azioni intimidatorie o di disturbo dirette nei loro confronti. Inoltre, tutti i dati fotografici saranno trattati, una volta in ufficio, con le cautele previste dalle norme sulla privacy. E poi, via libera all'uso del mezzo proprio per i dipendenti impegnati nelle attività in questione e all'uso del Gps per calcolare la distanza percorsa dai tecnici dell'Agenzia nelle missioni legate all'attività di verifica.

Queste alcune delle disposizioni emanate in relazione alle attività di rilievo fotografico connesse all'attribuzione della rendita presunta dei cosiddetti fabbricati «fantasma», scaturite da un protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 20 giugno, tra l'Agenzia del territorio e le Organizzazioni sindacali.

La sicurezza innanzitutto. Il raggiungimento dell'interesse pubblico non può prescindere dal rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza dei dipendenti coinvolti nell'esercizio delle attività di emersione degli immobili fantasma. L'intesa in esame ricorda che sono stati sottoscritti specifici accordi con la Guardia di finanza e con l'Arma dei carabinieri prevede il supporto di tali forze di polizia al fine di ridurre al minimo il rischio di azioni intimidatorie o di disturbo dirette nei confronti del personale, soprattutto quando questo opera in aree isolate o a rischio.

Nessun problema all'uso del mezzo proprio per i dipendenti impegnati in tali attività che potranno usufruire anche della copertura assicurativa Kasko, che tutela i danneggiamenti subìti dalle vetture del personale. Inoltre, si potrà utilizzare anche il dato registrato dal navigatore Gps, se la vettura del dipendente ne è dotata, al fine di calcolare la distanza da questi percorsa nelle missioni legate all'attività straordinaria di verifica.

Per quanto riguarda l'equiparazione tra attività lavorativa e tempo di viaggio, l'intesa precisa che, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del dl n. 78/2010, per le attività di sopralluogo e rilievi fotografici, il tempo impegnato dai tecnici del territorio a raggiungere la sede della missione è equiparato ad attività lavorativa. Sul versante della privacy, la nota rileva che non è configurabile alcuna violazione della privacy in capo ai tecnici che effettueranno i rilievi fotografici degli immobili fantasma, in quanto la tutela della riservatezza deve essere comunque contemperata dal primario interesse pubblico (quello di attribuire la rendita presunta). È pacifico, si legge, che una volta in ufficio i rilievi effettuati grazie alle foto scattate, saranno organizzati in modo da garantire il totale rispetto della privacy. Infine, l'intesa risolve un piccolo dilemma scaturente dalle disposizioni contenute all'articolo 7 del decreto sviluppo. Ovvero le disposizioni che prevedono la programmazione delle verifiche e degli accessi, pena l'illecito disciplinare per i dipendenti che agiscono in violazione delle stesse. Sul punto, la nota in argomento, nel sottolineare che ad oggi non è stato emanato il decreto ministeriale che fisserà modalità e termini della programmazione dei controlli, l'Agenzia del territorio ritiene che la disposizione richiamata non incida sull'attività di attribuzione della rendita presunta, in quanto le modalità di svolgimento delle verifiche «non prevedono forme di accesso all'interno degli immobili, ma esclusivamente rilievi fotografici e tecnici, esterni agli stessi».

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