È quanto emerge da la sentenza n. 3783 pubblicata il 22 giugno 2011 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.
Zero tituli. Accolto il ricorso di un Comune veneto. Sbaglia il Tar, sia pure nell'ambito di un'intricata vicenda: l'unificazione procedimentale e il conseguente assorbimento dei profili edilizi nell'unico titolo autoritativo ex articolo 87 del codice delle comunicazioni non possono comunque comportare la variazione della natura giuridica del medesimo titolo edilizio assorbito. Né possono implicare assolutamente il venir meno dei poteri di governo del territorio da parte del Comune. In base alla legge 36/2001, infatti, gli enti locali possono adottare misure «programmatorie integrative» per localizzare gli impianti, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici.
Gli obiettivi sono disciplinare al meglio l'utilizzo del territorio e combattere l'elettrosmog. L'amministrazione, tuttavia, non si può spingere fino a impedire - o a rendere eccessivamente onerosa - la possibilità di installare le stazioni radio base di telefonia sul territorio comunale.
Il titolo abilitativo per la realizzazione della mega-antenna si costituisce in forza di una Dia oppure di un silenzio-assenso, nel senso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte se, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego in conformità ai principi di cui alla legge 241/90.
Via alle ruspe. L'impianto, nel caso di specie, è stato installato in base ad un'autorizzazione annullata in autotutela in quanto contrastante con la programmazione comunale: risulta dunque privo di un titolo giuridico valido. L'amministrazione preposta alla vigilanza, quindi, deve adottare i poteri sanzionatori e ripristinatori di cui al testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), proprio perché in casi come questo manca del tutto la verifica dei profili di conformità urbanistica.
