
Presunto colpevole. Bocciata la sentenza del Tar: inevitabile la restituzione dei contributi pubblici indebitamente incassati dall'impresa. Sbaglia il giudice di primo grado a sostenere che la revoca dei finanziamenti sarebbe illegittima perché fondata solo sugli atti dell'indagine del pm, essendo fra l'altro la sentenza emessa dal Gip emessa soltanto «sulla base degli atti». Il fatto che i manufatti edili da realizzare secondo il piano di finanziamento non siano stati mai eseguiti rappresenta di per sé un grave e ingiustificato inadempimento tale da comportare legittimamente la revoca (ovvero la decadenza) della concessione. Al centro delle indagini alcuni progetti di riforestazione con falsi collaudi. Scatta l'annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione che fa esercizio del proprio potere, dopo avere sentito la controparte e dopo avere accertato la presenza di gravi irregolarità commesse nelle fasi di concessione, erogazione e gestione dei contributi.
Sentenza «incriminata». Deve infine essere sottolineato che la sentenza di patteggiamento è stata comunque prodotta in giudizio, anche davanti al Tar: al provvedimento ha fatto ampio richiamo l'Avvocatura nelle proprie difese. E ciò non costituisce un'integrazione postuma della motivazione ma bensì rappresenta la mera indicazione di una fonte prima non esplicitata ma che avrebbe potuto e dovuto essere già nota alla controparte (ovvero alla sua legale rappresentanza), in quanto coinvolta nelle stesse vicende giudiziarie.