a) se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
b) se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
c) se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, ovvero sia effettuata presso una diversa unità produttiva;
d) se l'assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.
La fruizione dell'incentivo è soggetta alle condizioni di regolarità previste dalla legge n. 296/2006 e dal dm 24 ottobre 2007, ovvero se il datore di lavoro è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi; osserva le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori; applica accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quando ricorrono queste condizioni, il datore di lavoro ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un incentivo mensile pari alla somma dell'importo dell'assegno fruito dal lavoratore e dell'importo della contribuzione eventualmente correlata all'assegno. L'incentivo spetta, in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo pari alla durata residua dell'assegno che sarebbe spettato al lavoratore. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. Il datore di lavoro che intenda avvalersi dell'incentivo deve inoltrare alla sede Inps competente una specifica dichiarazione di responsabilità (modello allegato alla circolare e prelevabile da internet).
