Il caso. Il caso prendeva le mosse da un episodio di violenza compiuto in Sicilia nel 1989 da due ragazzi all'epoca dei fatti entrambi minorenni. I due giovani erano stati ritenuti responsabili prima dal tribunale di Sciacca e poi dalla Corte d'appello di Palermo dello stupro di un loro amico appena tredicenne. In primo grado erano stati condannati a pagare 2.773 euro a titolo di danno biologico e 1.366 euro a titolo di danno morale. In secondo grado però i giudici di appello disconoscevano il danno biologico e liquidavano solo il danno morale per l'importo di 10 mila euro.
La sentenza. La Cassazione si è pronunciata sul ricorso di uno dei due violentatori che, dopo aver presentato una serie di eccezioni preliminari e di legittimità (in particolare l'omessa motivazione della sentenza di secondo grado), lamentava la mancata prova della violenza e per questo l'infondatezza della condanna al pagamento dei danni morali. La Suprema corte però non è stata dello stesso avviso perché, si legge, «data la scabrosità della vicenda che ha visto come soggetto passivo un minore infraquattordicenne, non vi è dubbio che vi sia stato (e forse ancora vi sia) un pregiudizio ai suoi diritti in quanto persona, tra cui certamente quello pregnante della innocenza del fanciullo, nonché quello della sua reputazione di immagine».
«La persona offesa», ha concluso la Corte, «è contemporaneamente soggetto passivo e oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato a oggetto». Di qui la decisione di ritenere corretta la rideterminazione del danno morale in via equitativa, visto che una quantificazione più precisa sarebbe impossibile considerando che «l'odioso fatto ha effetti ultrattivi nell'equilibrio psico-fisico di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta, vittima». Sulla base di queste considerazioni la Corte ha respinto il ricorso di uno dei due autori del reato per riformare la sentenza d'appello.
