Consulenza o Preventivo Gratuito

La cig rinvia le ferie

del 18/06/2011
di: di Daniele Cirioli
La cig rinvia le ferie
La crisi aziendale proroga il termine di versamento dei contributi sulle ferie maturate e non fruite. Infatti, in presenza di concessione di cig, ordinaria o straordinaria e anche in deroga, il termine per l'adempimento contributivo, ordinariamente fissato al diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie, è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del «legittimo impedimento». Lo chiarisce il ministero del lavoro nell'interpello n. 19/2011 di ieri, in risposta a un quesito dei consulenti del lavoro. Il ministero inoltre precisa che la cig a zero ore consente al datore di lavoro di posticipare il periodo di ferie a dopo la sospensione dell'attività produttiva, mentre una simile sospensione non è possibile nelle ipotesi di cig parziale.

Tre i quesiti formulati dai consulenti. Il primo chiede di sapere se è possibile, per il datore di lavoro, di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali (cig, ordinaria, straordinaria e in deroga), posticipando a ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della cig. Il secondo quesito chiede se il datore di lavoro autorizzato alla cig sia comunque tenuto a concedere ai lavoratori le due settimane di ferie, previste come minimo legale (dlgs n. 66/2003), nel corso dell'anno di maturazione. Infine, il terzo quesito chiede di sapere se, in presenza di cig, sia possibile differire il pagamento dei contributi relativi alle ferie non fruite. Sui primi due quesiti il ministero ritiene che, in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di cig a zero ore, non sussiste il presupposto della necessità del recupero delle energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Pertanto, l'esercizio del diritto di fruizione delle ferie, sia con riferimento a quelle già maturate sia a quelle infrannuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo (cigs) e che coincide con la ripresa dell'attività produttiva. Il ministero, inoltre, ritiene che le stesse necessità imprenditoriali non giustificano invece l'eventuale differimento di concessione delle ferie, residue e infrannuali, nelle ipotesi di cig parziale in quanto, in queste ipotesi, va comunque garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche se in misura ridotta.

Infine, relativamente al terzo quesito (possibilità di differire il versamento dei contributi dovuti per le ferie non godute, il cui termine ordinario è fissato al diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie o all'eventuale più ampio termine contrattualmente previsto), il parere del ministero si basa sulle indicazioni dell'Inps (messaggio n. 18850/2006), in base alle quali se si verificano ipotesi peculiari d'interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previste da disposizioni di legge, quali per esempio malattia, maternità nonché concessione di cig (ordinaria, straordinaria e in deroga), nel corso dei 18 mesi, il termine per l'adempimento contributivo è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

vota