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Parchi nazionali, sanzioni e divieti a norma di codice della strada

del 18/06/2011
di: Stefano Manzelli
Parchi nazionali, sanzioni e divieti a norma di codice della strada
Al bando le maxi multe per chi viola i divieti di circolazione e di sosta sulle strade e sui sentieri anche all'interno delle aree protette. Gli enti parco non possono infatti regolamentare autonomamente la mobilità dei veicoli prevedendo originali sanzioni a carico dei trasgressori ma devono allinearsi al codice stradale installando segnaletica ad hoc ed elevando multe uguali dalle Alpi a Lampedusa. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 3282 del 13 giugno 2011. È una questione molto dibattuta quella della regolamentazione creativa dei divieti di circolazione nelle aree protette e in generale in tutte le aree collinari e montuose. In tutta la penisola è infatti un pullulare di disposizioni diverse più o meno severe che limitano notevolmente la mobilità rurale delle persone anche per l'impossibilità di conoscere nel dettaglio diritti e doveri prima di mettersi in moto.

La cosiddetta circolazione fuoristrada in realtà è vietata o limitata quasi ovunque ma il supporto normativo è sempre diverso e spesso controverso. Nel caso sottoposto all'attenzione del ministero, il Parco nazionale delle foreste casentinesi ha adottato una regolamentazione ad hoc individuando, ai sensi dell'art. 11, lett. c) della legge 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), pesanti sanzioni per chi circola o soggiorna abusivamente nel territorio protetto. Secondo l'organo centrale di coordinamento del codice stradale questa determinazione non è allineata al dettato normativo. L'art. 2 del codice, specifica infatti che si definisce strada l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Inoltre il dlgs 285/1992, all'art. 231 dispone l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con il codice stradale. E questo a parere del mit è sicuramente il destino dell'art. 11 della legge 394/1991 laddove la norma demanda al regolamento del parco la disciplina sul soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto. In buona sostanza a parere del ministero dei trasporti con l'art. 231 del codice della strada il legislatore ha disposto l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la legge speciale. Tra l'altro, prosegue la nota, «l'applicazione del codice della strada per quanto concerne le strade pubbliche, ovvero aperte al pubblico, garantisce una uniformità territoriale sia sotto il profilo di regolamentazione che sanzionatorio».

In pratica per esercitare il potere di regolamentazione che gli è attribuito dalla legge 394/1991, il parco dovrà adeguarsi al codice stradale. In sintesi, conclude la nota, «la regolamentazione della circolazione stradale all'interno dei parchi deve avvenire previa ordinanza dell'ente proprietario della strada con l'apposizione di segnaletica stradale conforme a quanto previsto nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada». Le sanzioni per gli utenti negligenti saranno quindi uniformate a quelle del codice stradale.

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