Il maggiore ricorso all'istituto del fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 69 del rd n. 2440/1923 è stato peraltro auspicato anche nella circolare n. 21/E del 2011, recante gli indirizzi anti-evasione per il corrente anno. Il nuovo «cervellone» consentirà agli 007 del Fisco di verificare in tempo reale l'affidabilità di un soggetto, in particolar modo di coloro che prestano garanzia su debiti nei confronti dell'erario. Come precisato dalla predetta circolare, infatti, il ricorso al fermo permette «la conoscibilità, da parte delle strutture dell'Agenzia delle entrate, dell'esistenza della situazione debitoria in cui si trova il soggetto, al fine di poterne valutare l'affidabilità in sede di accettazione di ulteriori fideiussioni». I modelli che saranno utilizzati per l'emissione, la revoca o la riduzione del fermo amministrativo presentano tra i destinatari le amministrazioni dello Stato: presidenza del consiglio, ministeri, agenzie fiscali, Aams, Agea, Banca d'Italia, Corte dei conti, Consiglio di Stato, Avvocatura generale, Authority, Inps, Isvap, Inpdap, Agea, Ragioneria generale e, per conoscenza, Equitalia. L'elencazione tuttavia non ha carattere esaustivo. L'emissione dei provvedimenti di fermo amministrativo in seno alle singole direzioni sarà appannaggio degli uffici riscossione/accertamento e riscossione/controllo in regione e dell'area di staff riscossione/governo e riscossione in provincia. In ogni caso, in linea con le istruzioni fornite da Roma sul territorio, i modelli riporteranno genericamente il logo della direzione emittente.
L'atto di emissione del fermo amministrativo dovrà in primo luogo riportare i dati del soggetto destinatario della misura cautelare (nome o denominazione, codice fiscale, domicilio fiscale), unitamente alle motivazioni che stanno alla base del provvedimento (indicando, quindi, l'atto sottostante da cui origina la pendenza e, se il destinatario è un fideiussore, anche i dati relativi alla garanzia offerta). Allo stesso modo, in caso di cancellazione o riduzione del fermo, la direzione regionale o provinciale emittente dovrà provvedere a indicarne le motivazioni (avvenuto totale o parziale pagamento, sentenza sfavorevole in tutto in parte passata in giudicato, annullamento dell'atto in autotutela, etc.). Qualora invece, in pendenza di fermo, un'altra amministrazione statale comunichi di essere in procinto di effettuare un pagamento nei confronti del debitore, la struttura delle Entrate emittente dovrà provvedere a incamerare le somme, fino a concorrenza del credito (procedendo in seguito alla rimozione del fermo). Si ricorda tuttavia che, in linea con la recente prassi amministrativa dell'Agenzia, la sola notifica del provvedimento di fermo all'agente della riscossione non è in grado di interrompere «ex se» l'eventuale erogazione di rimborsi in conto fiscale (di cui all'articolo 78, commi 27-38 della legge n. 413/1991). Pertanto, secondo quanto comunicato da via Cristoforo Colombo alle direzioni, laddove queste ultime oltre al fermo intendano disporre a carico del debitore anche lo stop ai rimborsi tributari dovranno darne apposita comunicazione all'agente della riscossione competente per territorio. Procedura analoga qualora il fermo sia emesso da un'altra amministrazione, ma le Entrate vogliano comunque interrompere il pagamento dei rimborsi. Sul punto, si segnala che è stata proprio la circolare n. 21/2011 a rammentare che «la sospensione dei rimborsi, quale atto prodromico all'incameramento delle somme da erogare, secondo la giurisprudenza più recente, si rende attuabile anche per il tramite del fermo amministrativo, qualora l'Agenzia abbia ragioni di credito nei confronti del contribuente che abbia richiesto un rimborso all'Agenzia stessa». Secondo l'amministrazione finanziaria tale orientamento deve essere seguito «in tutti i casi in cui le ordinarie cautele non siano sufficienti a garantire idoneamente il credito tributario e non vi siano specifiche ragioni per erogare comunque il rimborso».
