
Precisano inoltre i giudici, che l'obbligo del venditore di farsi carico delle spese è indipendente dal fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al contratto, a installare il bene. La Corte constata tuttavia che, in una situazione in cui la sostituzione del bene difettoso, quale unico rimedio possibile, comporti costi sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato e di installare il bene sostitutivo, la direttiva non osta all'eventualità che il diritto del consumatore al rimborso sia limitato a un importo proporzionato all'entità del difetto di conformità e al valore che il bene avrebbe se fosse conforme.
Diritto d'autore. Sempre ieri, con la sentenza nella causa C-462/09, la Corte ha stabilito che gli Stati membri che hanno introdotto l'eccezione per copia privata sono tenuti a garantire una riscossione effettiva dell'equo compenso destinato a indennizzare gli autori. Tale obbligo di risultato sussiste anche qualora il venditore professionale dei supporti di riproduzione sia stabilito in un altro Stato membro. Infatti, secondo la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione, il diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo o audiovisivo appartiene agli autori, agli artisti interpreti ed ai produttori. Nondimeno, a titolo di eccezione, gli Stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private, a condizione che i titolari del diritto d'autore ricevano un «equo compenso». Quest'ultimo deve contribuire a far conseguire ai titolari dei diritti un'adeguata remunerazione per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Precisa la Corte che l'introduzione dell'eccezione per copia privata (novellata in Italia dal dlgs 68/2003) non deve arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d'autore. Ne consegue che, «a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, le disposizioni della direttiva sul diritto d'autore impongono allo Stato membro che ha introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell'equo compenso destinato a indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro».