
L'Associazione sottolinea che la trattazione anticipata delle richieste di sospensione rispetto alla pronuncia sul merito «è possibile nella previsione della presentazione di esse in casi assolutamente sporadici». Dal prossimo 1° luglio, tuttavia, per effetto dell'esecutività degli accertamenti, è verosimile che ogni ricorso (o quasi) sarà accompagnato da una richiesta di sospensione dell'atto impugnato. In quel caso, secondo i giudici, le istanze cautelari «non potranno certamente non scontare i tempi di trattazione previsti in via ordinaria per i ricorsi nel merito». Che, ad oggi, si attestano a circa un anno. Il ricorso, infatti, dopo essere stato ricevuto da parte dell'ufficio, deve essere iscritto a ruolo e fascicolato, poi trasferito al presidente di Ctp, il quale, compiuto un primo esame di ammissibilità, deve assegnarlo per sorteggio a una sezione; quindi, la segreteria di sezione provvede alla notifica degli avvisi di trattazione per le udienze fissate; il presidente di sezione, a sua volta, dispone l'assegnazione ai collegi e il presidente di ciascuno di essi lo assegna al relatore. «In tale situazione», chiosa Sepe, «non si può configurare una responsabilità del giudice che è l'ultimo anello della catena né tantomeno è possibile ravvisare una responsabilità dell'intero collegio che ha deciso l'istanza cautelare tardivamente». Motivo per cui l'Amt ribadisce i 21 giorni di sciopero già proclamati. L'astensione dei magistrati tributari dalle udienze inizierà nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio 2011.
Valerio Stroppa