Il testo dopo le modifiche. All'articolo 7, comma 2, n. 3) del decreto legge n. 70 del 2011 non sono state di fatto apportate modifiche significative nel senso che, dopo l'esame in commissione, il testo della modifica all'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede ancora come «in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
Se dunque in linea di principio la normativa sull'accertamento esecutivo rimane immutata così come previsto dalla lettera b) dell'articolo 29 del dl 78 del 2010 (gli atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato), quello che rileva è l'intervento effettuato aggiungendo un comma 5-bis nell'ambito dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La previsione in tal senso impone alle commissioni tributarie di valutare le istanze di sospensione entro 180 giorni in modo tale da non arrecare un grave pregiudizio ai contribuenti che, a fronte dell'accertamento esecutivo richiederanno ovviamente tutela giurisdizionale in relazione ai presupposti dell'atto in termini di fumus boni juris e periculum in mora. Ciò posto, come osservato, se appare chiaro lo spirito con il quale si stanno via via stratificando gli interventi normativi sulla questione, la tecnica che accompagna questi interventi non brilla certo per chiarezza. Da un lato, infatti, si mantiene immutato in linea di principio il termine massimo di sospensione e, dall'altro, si impone una valutazione in 180 giorni dell'istanza di sospensione stessa. A questo punto, dunque, un intervento chiarificatore (che nella sostanza già esiste ma non è espresso in modo lineare) è mantenere come unico principio quella della non esecuzione degli atti sino al decorrere del termine per la decisione sull'istanza di sospensione. Probabilmente di fatto questo avverrà in concreto, nel senso che il richiamo ai 120 giorni mantenuto nel testo della norma deve essere coordinato con la modifica apportata alla disciplina sul contenzioso tributario.
Le somme dovute in base all'accertamento. Importante modifica è quella apportata all'articolo 15 del dpr n. 602 del 1973 laddove si afferma, che le somme dovute in base all'accertamento non sono più del 50% dell'accertato ma del 30 per cento. Anche questo è un elemento che sicuramente finalizzato a ridurre l'impatto della nuova disciplina degli accertamenti esecutivi sotto l'aspetto prettamente finanziario, in considerazione del fatto che, in ogni caso, la disciplina in questione prenderà comunque il via il prossimo 1° luglio anche se, con tutta probabilità. Passeranno diversi mesi prima che la stessa possa operare a regime. Come noto, infatti, la disciplina in questione riguarda gli accertamenti relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e seguenti.
