
Una scadenza temporale che coinvolgerà da una parte gli iscritti a un corso di laurea magistrale non in convenzione che richiedono l'iscrizione alla sezione apposita e dovranno integrare il corso con specifici crediti formativi e dall'altra coloro che, invece, si iscrivono a un corso in convenzione che potranno da subito ottenere l'iscrizione nella sezione «Tirocinanti commercialisti» in possesso della laurea triennale di nuovo e di vecchio ordinamento, colmando, allo stesso modo, i crediti formativi richiesti. In nessun caso, specifica la nota, fino all'anno accademico 2011-2012 l'Ordine che abbia già siglato una convenzione con l'università potrà rifiutare l'iscrizione nella sezione apposita dei tirocinanti a coloro che sono iscritti a un corso di laurea non convenzionato «in quanto il decreto del 5 novembre 2010 prevede un limite alla sua applicazione che è solo temporale e dunque non legato alla sua stipula». Per quanto riguarda invece l'esonero dalla prima prova scritta degli esami di stato il ministero con un parere formulato in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale, ha ritenuto opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra ordine territoriale e università abbiano comunque acquisito nel corso degli studi svolti i crediti formativi indicati nella convenzione quadro.