
La questione è legata all'applicabilità degli articoli 2446 e 2447 c.c. secondo i quali, in presenza di perdite di esercizio che erodano il capitale per oltre un terzo (2446 c.c.) o addirittura oltre il limite minimo ammesso (2447 c.c.), è necessario procedere alla riduzione dello stesso capitale sociale fino a deliberare, in assenza di interventi della compagine volti a ripianare il deficit, anche la trasformazione della società in srl. Quest'ultimo tipo societario, infatti, ammette un capitale sociale minimo di 10.000 euro, inferiore a quello previsto per le spa (120.000 euro).
Il problema è legato alla applicabilità di tale norma in presenza di società per azioni in liquidazione. In verità sulla non applicabilità della disciplina alle società in liquidazione è del tutto pacifica: basti pensare che lo stesso articolo 2447 c.c. preveda, oltre alla possibilità di ripianare le perdite o di trasformare la società anche la messa in liquidazione della stessa. Da qui la conseguenza logica che nessun obbligo di trasformazione è previsto in caso di società già posta in liquidazione.
Ma la questione sottile che il notariato si pone è quella legata all'eventuale volontà dell'organo liquidatorio e della compagine sociale di procedere comunque alla trasformazione in un tipo giuridico più snello (e meno costoso) anche nella fase di liquidazione. Nello specifico la trasformazione, conseguente alla riduzione del capitale sociale sotto la soglia dei 120.000 euro, permetterebbe di eliminare il collegio sindacale, facoltativo nelle srl con capitale inferiore a quello minimo delle spa ed invece obbligatorio nelle spa. Ebbene tale prassi, ammessa, appunto dal tribunale di Milano, viene avallata e formalizzata dal notariato, secondo il quale, la trasformazione societaria può validamente essere effettuata in fase di liquidazione perché può consentire di ridurre i costi della liquidazione stessa; ciò appunto, grazie alla possibilità di eliminare il collegio sindacale e i compensi dei relativi membri. Peraltro, nella fase di liquidazione, il collegio sindacale perde gran parte delle proprie funzioni, non necessitando più la società di un accurato controllo contabile e legale.