
Altra correzione dei due relatori congelata dall'esame della commissione è quella che riguarda la staffetta della riscossione con il passaggio ai comuni da parte di Equitalia della gestione del recupero delle entrate degli enti locali. Secondo le correzioni che dovrebbero essere apportate all'articolo 7 del decreto, dal primo gennaio 2012 Equitalia cessa di effettuare attività di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società partecipate. La riscossione spontanea dunque passerebbe ai comuni che a loro disposizione potranno contare sullo strumento dell'ingiunzione fiscale previsto e introdotto da un regio decreto del 1910. Anche se, alle disposizioni dell'ingiunzione, e quindi all'attività del comune riscossore, si applicheranno, per limiti di importo e condizioni stabilite, gli stessi paletti che saranno introdotti per gli agenti della riscossione. Inoltre è espressamente previsto che in tutti i casi di riscossione coattiva fino a 2 mila euro le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento che saranno spediti a sei mesi di distanza l'uno dall'altro. Ma per accelerare le procedure di riscossione l'emendamento riconosce anche ai comuni la possibilità di nominare direttamente uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni degli agenti della riscossione. Con un'altra previsione dei due relatori è stabilito che in caso di cancellazione di fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione, nè all'Acvi o ai gestori dei pubblici registri. Infine l'emendamento che ha fatto andare su tutte le furie i magistrati tributari (si veda altro articolo in pagina) sull'accertamento esecutivo e sull'istanza di sospensione. I due relatori prevedono che l'istanza di sospensione è decisa nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. La mancata decisione entro il termine fa scattare illecito disciplinare ed è valutata ai fini del danno erariale. E dovrà essere il presidente della commissione tributaria a informare della mancata decisione nei termini gli uffici della Corte dei conti.