Erano stati raccolti e messi in evidenza non solo i dubbi più significativi, ma anche le risposte fornite, seppure in via ufficiosa, dalla relatrice dott.ssa Maria Pia Protano dell'Agenzia delle entrate in occasione del Convegno di formazione per le case di software, organizzato da Assosoftware nei giorni 10 e 11 marzo, dal titolo «Redditometro e spesometro, fatturazione elettronica, studi di settore e dichiarazioni fiscali 2011, decontribuzione e detassazione dei premi legati alla produttività e nuova gestione CIG», tenutosi presso lo Star Hotel Excelsior di Bologna.
Si auspicava che le soluzioni interpretative fornite in occasione del Convegno fossero poi assunte dall'Agenzia in forma ufficiale. Ed in effetti un'ufficialità interpretativa è stata fornita con la recente circolare n. 24/E del 30/5/2011, che però da una parte ha formalizzato le indicazioni date solo per una piccola parte dei problemi segnalati, dall'altra ha aperto ulteriori scenari fino a quel momento neppure ipotizzati.
Il presidente di Assosoftware Bonfiglio Mariotti, intervistato da ItaliaOggi Sette nei giorni scorsi, ha prontamente segnalato le principali criticità esistenti nello sviluppo delle procedure software (si veda ItaliaOggi del 6/6/2011, pagina 6). Di seguito riproponiamo l'elenco completo dei quesiti posti da Assosoftware all'Agenzia delle entrate, con la specificazione se questi hanno trovato o meno definitiva risposta nella citata circolare.
Non meno importanti proponiamo alcune considerazioni sull'opportunità di sgravare l'adempimento rendendo possibile la trasmissione (facoltativa) dei dati già conosciuti come, ad esempio, quelli relativi alle transazioni effettuate con carte credito, di debito o prepagate, oppure alle operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, la cui «esclusione» complica non poco l'adempimento.
Quesito 1
Al paragrafo 2.1 del Provvedimento di attuazione dell'art. 21 del dl 78/2010 firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate il 22/12/2010 (prot. n. 2010/184182) è riportato: «Per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto applicata». Nel caso venga emessa fattura, pur non obbligatoria, il limite è sempre di 3.600 euro (al lordo dell'imposta) oppure di 3.000 euro?
Cm 24/E/2011
La risposta è desumibile dalla lettura del paragrafo 3.1 della Circolare, dove viene precisato che il limite complessivo di 3.600 euro è da considerarsi qualora non vi sia separata indicazione dell'imposta. Ne dovrebbe conseguire che in caso di separata esposizione dell'imposta il limite è comunque di 3.000 euro indipendentemente dal fatto che la fattura sia emessa per obbligo o facoltà.
Quesito 2
Nel record 3, il campo 10 (Stato estero del domicilio fiscale) ha una lunghezza di 2 caratteri, mentre non dovrebbe avere una lunghezza di 3 caratteri, come il campo 7. Inoltre si richiede se è corretto che tra i dati richiesti per il soggetto non residente manchi il sesso.
Cm 24/E/2011
Nessun riscontro in circolare.
Quesito 3
Tra i dati richiesti nel record di testa per il soggetto obbligato, vi è il codice attività. Se un soggetto svolge più attività Iva separate, deve presentare la comunicazione distintamente per ciascuna attività esercitata (compilando, più record 0, ..., 9) oppure deve presentare un'unica comunicazione indicando il codice dell'attività prevalente?
Cm 24/E/2011
Nessun riscontro in Circolare. Si tratta di uno dei problemi più importanti a livello gestionale su cui è necessario avere una risposta definitiva quanto prima. Peraltro l'eventuale invio di una distinta comunicazione per ogni attività risulterebbe inutilmente complesso.
Quesito 4
Nel file della comunicazione telematica possono essere presenti le comunicazioni relative a più soggetti, quindi è ammessa la presenza di più record 0-9?
Cm 24/E/2011
Nessun riscontro in Circolare. È evidente che il file non può essere «mono-azienda» (nel qual caso il commercialista dovrebbe inviare con Entratel un distinto file per ciascun suo cliente), ma al momento il tracciato, in assenza di ulteriori specifiche, sembra prevedere tale struttura.
Quesito 5
Nelle specifiche tecniche è presente il campo «Data dell'operazione» in cui occorre indicare la data di registrazione ovvero la data di cui all'art. 6 dpr 633/1972.
Se vengono registrate più operazioni relative al medesimo cliente o fornitore ed al medesimo contratto, le stesse devono essere comunque indicate distintamente o vanno sommate a parità di data e cliente o fornitore?
Cm 24/E/2011
È la novità più controversa della circolare, che sovverte completamente l'impostazione che si desumeva dalla lettura del Provvedimento (peraltro confermata in occasione del Convegno). L'obbligo di compilare un solo record nel file telematico, aggregando più documenti in riferimento alla data dell'ultimo documento registrato, complica ulteriormente e inutilmente la gestione dei dati.
Nulla peraltro viene detto su come effettuare tale aggregazione:
Sarebbe opportuno ed auspicabile che l'Agenzia tornasse almeno parzialmente sui suoi passi e lasciasse tale ipotesi come facoltativa.
Quesito 6
Se la medesima fattura contiene più righe di dettaglio, con diversa «tipologia imponibile» o con diversa «tipologia dell'operazione» (cessione imponibile e cessione esente, cessione di beni e prestazioni di servizi resi), occorre verificare il superamento del limite considerando la somma degli imponibili, compilando però due elementi ancorché di valore unitario inferiore al limite?
Cm 24/E/2011
Nessun riscontro in Circolare, è necessaria una risposta ufficiale in quanto le software house stanno predisponendo le procedure sulla base delle anticipazioni ricevute in occasione del Convegno che, come abbiamo visto, non sono state confermate in riferimento al Quesito 5 che affronta una problematica ad esso riconducibile.
Quesito 7
In caso di più contratti collegati, o di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, come deve essere verificato il superamento del limite qualora le fatture siano state registrate in anni diversi?
Cm 24/E/2011
Non vi è nessun riscontro preciso in Circolare, la quale chiarisce solamente che quando si è a conoscenza che l'operazione nel suo complesso è di importo superiore al limite, occorre trasmettere già da subito i dati delle fatture, anche di importo inferiore, registrate nell'anno. Nulla viene detto nel caso in cui non si sia già a conoscenza, in origine, dell'importo del contratto che potrebbe superare il limite in un'annualità successiva. Si potrebbe desumere la risposta per analogia a quanto viene affermato in relazione alle note di variazione in aumento: « l'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite. Nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa».
In ogni caso una risposta precisa sarebbe ancora utile.
Quesito 8
Le operazioni per le quali non è previsto un corrispettivo (omaggi, autoconsumo, passaggi interni ecc.) sono escluse dalla comunicazione?
Cm 24/E/2011
La risposta è fornita in circolare e conferma le anticipazioni ricevute. Gli omaggi sono dunque esclusi se non rientrano nell'attività dell'impresa, l'autoconsumo e i passaggi interno sono sempre esclusi.
Quesito 9
Il Provvedimento esclude dalla comunicazione le esportazioni di cui all'art.8, comma 1, lettere a) e b), del dpr 633/1972. Si chiede conferma che debbano invece essere comunicate le vendite in sospensione e le operazioni di cui agli artt. 8-bis, 9, 72, del medesimo dpr 633/1972.
Cm 24/E/2011
La risposta è fornita in circolare.
Quesito 10
In caso di compresenza di scontrini «parlanti» e di unica fattura riepilogativa degli stessi, nella comunicazione vanno indicati gli scontrini o la fattura?
Cm 24/E/2011
Nessun riscontro in circolare.
Quesito 11
Quali tipi di operazione devono essere comprese nelle varie tipologie di imponibile specificate con particolare riguardo alla tipologia 2 (non imponibile) e 4 (imponibile con Iva non esposta in fattura)? Valgono le stesse regole adottate, a suo tempo, per gli elenchi clienti/fornitori?
Cm 24/E/2011
La Circolare fa qualche esempio in relazione alla tipologia 4 citando le operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati con il regime del margine o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator. Nulla viene detto per la tipologia 2.
Quesito 12
Come devono essere trattate le note di variazione? In particolare il valore dell'operazione, da confrontare con il limite dei 3.000 euro, deve essere considerato al netto di eventuali note di variazione?
Cm 24/E/2011
La risposta fornita in circolare sembra esaustiva e conferma le anticipazioni ricevute al Convegno.
Ulteriori considerazioni
La norma istitutiva da precise indicazioni circa il fatto che le modalità di applicazione devono essere tali da arrecare il minor disagio possibile al contribuente. Occorre definire, dunque, quale sia il minor disagio possibile, in particolare per gli operatori che utilizzano sistemi informativi per la tenuta delle propria contabilità.
Ci riferiamo specificamente alle seguenti due disposizioni di esonero:
Per chi tiene la contabilità con sistemi informativi contenenti tutti i dati necessari ad espletare l'adempimento con pochi click, depurare l'archivio di tali informazioni è un onere e non una semplificazione.
Infatti si dovranno «manualmente» andare a eliminare:
