
Nel caso oggetto di interpello l'organo di revisione che aveva provveduto a sottoscrivere la relazione di revisione del bilancio oggetto di dichiarazione era cessato a seguito di una fusione per incorporazione nel frattempo intervenuta. L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali, si legge nella risoluzione in commento, ha come scopo principale quello di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione stessa. Si tratta di un obbligo di sottoscrizione che deve essere coordinato con il disposto dell'art. 9, comma 5, del dlgs. 471/97, il quale prevede, per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell'ipotesi in cui dalle omissioni dagli stessi commesse nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'Irap. In un caso come quello di specie, se valesse il principio in base al quale la sottoscrizione della dichiarazione è effettuata dall'organo in carica al momento di presentazione della stessa, nessuna sanzione potrebbe essere allo stesso addebitata. È dunque il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita a un anno di imposta che, anche se cessato dall'incarico, sarà comunque obbligato a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi e dell'Irap, riferita alla medesima annualità, pena l'applicazione della sanzione art. 9, comma 5, del dlgs 471/97.