Il fatto. Una società aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento Iva, omettendo però di pagare, nel termine indicato dal previgente art. 60, primo comma, del dpr 633/72, la quota d'imposta provvisoriamente dovuta. In relazione a tale omissione, l'ufficio irrogava, mediante iscrizione a ruolo, la sanzione prevista dall'art. 13 del dlgs n. 471/97, applicabile in via generale per l'omesso versamento di un tributo nel termine di legge (fuori del caso di iscrizione a ruolo). Nel corso del giudizio, la commissione tributaria regionale annullava tale sanzione in base al favor rei, sul presupposto che, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs n. 193/2001, in particolare per la nuova modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo e non più mediante versamento diretto dell'Iva provvisoriamente dovuta in caso di ricorso contro l'accertamento, l'obbligo sanzionato dall'ufficio risultava abrogato.
La pronuncia della Cassazione. Pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado presentato dall'Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone però la motivazione. Condividendo le censure dell'Agenzia delle entrate in ordine alla falsa applicazione del principio del favor rei sancito dall'art. 3 del dlgs n. 472/97, la Corte suprema ha osservato che, nella fattispecie, l'innovazione del dlgs n. 193/2001 non ha investito l'obbligo di versare una frazione dell'imposta accertata dall'ufficio, ma le modalità di pagamento, sostituendo al versamento diretto l'iscrizione a ruolo. Non sussistono, quindi, i presupposti per ritenere non più punibili le violazioni pregresse. Il giudice di vertice, tuttavia, ha dichiarato comunque conforme a diritto l'annullamento della sanzione, ma per un'altra interessante ragione. Osserva, al riguardo, che già il giudice tributario di primo grado aveva annullato, con sentenza passata in giudicato, l'avviso di accertamento in esecuzione del quale la società avrebbe dovuto versare provvisoriamente, in base all'art. 60, una frazione dell'Iva, in relazione alla quale l'ufficio, rilevata l'omissione di tale versamento, aveva irrogato la sanzione dell'art. 13 del dlgs n. 471/97. Questo versamento, scrive la Cassazione, aveva carattere provvisorio e trovava titolo esclusivamente nel solo fatto dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento avverso il quale il contribuente aveva prodotto ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa erariale. Tale versamento provvisorio, peraltro, avrebbe dovuto essere restituito dall'amministrazione finanziaria a seguito dell'accoglimento del ricorso del contribuente. La provvisorietà che caratterizzava il versamento frazionato in pendenza di gravame, prosegue la Corte, non può non riflettersi sull'interpretazione della disciplina sanzionatoria dettata a presidio dell'obbligo di tale versamento, rendendola partecipe della medesima provvisorietà che connota il versamento stesso.