Diverse modifiche sono previste anche per il responsabile del procedimento che potrà svolgere le funzioni di progettista e di direttore dei lavori per interventi di importo inferiore a 500 mila euro e predisporre la progettazione preliminare di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5 milioni di euro). Si introduce anche una dettagliata disciplina per gli studi di fattibilità (essenziali per il project financing) che imporrà alle stazioni appaltanti un ingente impegno tecnico-professionale. Altrettanto approfondito dovrà essere il documento preliminare alla progettazione, predisposto a cura del Rup. I livelli di progettazione vengono arricchiti sulla scia di quanto già fatto per i progetti delle opere della c.d. «legge Obiettivo». I collaudi possono essere affidati a terzi, quando l'amministrazione non può svolgerli direttamente, solo tramite gara, a soggetti esterni con cinque o dieci anni di esperienza a seconda dell'importo dei lavori. Per quel che riguarda le imprese di costruzioni, vengono trasposte nel regolamento sia le norme del dpr 34/2000 sia quelle sulla qualificazione dei contraenti generali. Vengono introdotte due nuove fasce la III-bis (1,033 /1,5 milioni) e la IV-bis (2,5/3,5 milioni) e nuove categorie specialistiche (OS); è invece rinviata ad un prossimo dpcm la disciplina della qualificazione per le cosiddette «opere superspecialistiche». Previste nuove sanzioni per le certificazioni false presentate alle Soa. Per le gare di affidamento di servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti avranno l'obbligo di fissare un limite ai ribassi, di aggiudicare con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di applicare una formula per limitare l'attribuzione di punteggi alti ai ribassi maggiori. Possibile l'affidamento diretto di incarichi fino a 20 mila euro.
