Tuttavia la circolare è chiara sul punto e stabilisce che «il regime della cedolare secca può essere applicato a partire dal periodo d'imposta 2011 e, in particolare, può essere applicato ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7 aprile 2011. L'imposta di registro e l'imposta di bollo già versate, per espressa previsione del decreto legislativo, non possono comunque essere rimborsate».
La disparità di trattamento creata da detta presa di posizione della circolare sacrifica i contribuenti che hanno adempiuto con regolarità agli obblighi tributari rispetto a coloro che invece sono rimasti inadempienti. La conferma di tale disparità di trattamento è contenuta nello stesso documento di prassi in commento.
Si prenda infatti a riferimento la situazione descritta all'interno della suddetta circolare con l'esempio n.17 di pagina 47. Nel caso esaminato dalle entrate il contribuente ha lasciato decorrere inutilmente il termine per la registrazione del contratto in scadenza al 29 gennaio 2011. Se oggi procede con la registrazione tardiva del contratto, optando contestualmente per la cedolare secca, non dovrà pagare nessun importo a titolo di imposta di registro bensì le sole sanzioni per il ritardo. A tale proposito infatti la circolare precisa: «...analogamente a quanto avviene nei casi in cui l'opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell'esercizio dell'opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell'imposta di registro».
Il messaggio che passa dalla lettura del documento di prassi in commento è dunque questo: hai registrato nei termini il tuo contratto prima del 7 aprile 2011 pagando il tributo di registro ed ora vuoi optare per la cedolare secca? Puoi farlo ma non ti spetta alcun rimborso. Non hai registrato il contratto in scadenza prima del 7 aprile e ora vuoi farlo tardivamente optando per la cedolare secca? Puoi farlo e senza pagare l'imposta di registro.
Morale della favola: premiati i ritardatari a scapito dei contribuenti rispettosi degli adempimenti fiscali.
È vero che l'articolo 3 del decreto legislativo istitutivo della cedolare secca recita espressamente al suo comma 4 che «non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate...», ma appare ovvio che tale dizione fa riferimento alle ipotesi di contratti per i quali il contribuente ha scelto di pagare tali imposte per tutta la durata contrattuale (es. quattro anni) beneficiando delle riduzioni previste in tali situazioni. In questi casi se poi nelle annualità successive si opterà per la cedolare secca nessun rimborso delle imposte anticipate in sede di registrazione potrà essere riconosciuto. Il caso di chi ha registrato il contratto nei primi giorni dell'anno 2001, prima dell'uscita della norma e del provvedimento attuativo è assolutamente diverso e non certo previsto dalla norma.
In attesa di eventuali ripensamenti delle entrate i contribuenti interessati potrebbero nel frattempo attivarsi presentando apposita richiesta di rimborso di quanto pagato.
