
Il sito dunque costituisce un altro segmento dei servizi offerti dall'amministrazione finanziaria, poiché l'art. 17, comma 2, prevede che le deliberazioni in questione sono efficaci come detto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il decreto riguarda solo le province delle regioni a statuto ordinario in accordo con il disposto del comma 5 dell'art. 17, del dlgs n. 68 del 2011.
Si tratta in definitiva del primo sblocco del potere di aumentare i tributi degli enti locali che è avvenuto in anticipo rispetto a quelli previsti in tema di federalismo municipale, concernenti l'addizionale comunale all'Irpef e l'imposta di soggiorno di cui agli artt. 4 e 5 del dlgs 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda che queste ultime disposizioni prevedono che, se entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sul federalismo municipale e cioè il 6 giugno 2011 non saranno emanati i regolamenti governativi concernenti i due tributi, i comuni individuati dalle norme appena citate potranno deliberare dal 7 giugno i loro regolamenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs n. 23 del 2011 (si veda ItaliaOggi del 3 maggio scorso).
Occorre sottolineare che nel caso dell'imposta Rca, lo sblocco è avvenuto attraverso l'attribuzione della potestà di variazione dell'aliquota, prima del riconoscimento del tributo come proprio delle province, effetto che si verificherà solo a partire dal 2012, come disposto dal comma 1 dell'art. 17 del dlgs n. 68 del 2011. L'art. 60 del dlgs n. 446 del 1997, infatti, prevede solo la devoluzione del gettito dell'imposta sulla Rca senza riconoscere alle province alcun potere specifico, che comincia invece a delinearsi con l'avvento del federalismo provinciale.
Venendo invece al contenuto del decreto del 3 giugno, bisogna dire che ciò che ha permesso di tagliare traguardo prima dei regolamenti del federalismo municipale è stato senz'altro il tipo di provvedimento utilizzato, e cioè il decreto dirigenziale, previsto dall'art. 17, comma 2, del dlgs n. 68 del 2011, la cui procedura di approvazione non incontra tutte le difficoltà tipiche dei decreti da emanare in base all'art. 17 della legge n. 400 del 1988.
L'operatività del sito non esime comunque le province da un tour de force che si concluderà, per l'anno in corso, entro il prossimo 30 giugno, data in cui è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Infatti, in tema di approvazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta Rca, è d'obbligo il parallelo che può essere fatto con quanto affermato dal Mef per le deliberazioni sull'addizionale all'Irpef nella risoluzione n. 1/DF dello scorso 2 maggio, dove è stato chiarito che i comuni che dal 7 giugno 2011 possono istituire o aumentare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, possono farlo, purché nel rispetto delle disposizioni in tema di bilancio di previsione, richiamando espressamente l'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che stabilisce la necessaria precedenza delle deliberazioni relative ai tributi rispetto a quella concernente il bilancio stesso. Ciò ha portato l'interprete ministeriale a concludere che nel caso in cui il bilancio sia stato già approvato, la nuova delibera di variazione comporta la necessità di riapprovare il bilancio di previsione, il tutto entro il termine del 30 giugno 2011.