
Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'Inps, con apposita Conferenza dei servizi, spiega l'Enpals, è stata rideterminata la misura del limite massimo entro cui è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione degli incrementi di produttività. Tale misura, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata innalzata al 2,50% (si veda ItaliaOggi del 1° marzo). Pertanto, alla luce del predetto incremento, l'Enpals spiega che i datori di lavoro già ammessi agli sgravi per l'anno 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio in esame, pari allo 0,25%. Qualora l'ammontare del premio erogato non sia pari o superiore alla misura del 2,50% di retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio potrà essere operato solo sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili, salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Infine, l'Enpals stabilisce che, in ordine alle scadenze temporali, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di sistemazione (conguaglio/regolarizzazione) potranno essere effettuate entro e non oltre il 17 ottobre 2011. La compensazione, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l'indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati.