
2) copia o fotocopia del documento bancario attestante l'avvenuto pagamento del cliente estero, oppure della fattura commerciale di vendita al cliente estero citata nella dichiarazione doganale; 3) per le merci agricole soggette a restituzione all'esportazione, oltre ai suddetti documenti, occorre anche la copia del documento di importazione nel paese terzo da cui sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni previsto dalla normativa sulla restituzione; 4) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, l'indicazione della piattaforma di destinazione e copia delle relative scritture contabili; non occorrono i documenti sub 1 e 2.
In alternativa, è possibile presentare le prove previste per la procedura di “follow up” di cui alla nota del 16/12/2009 (ItaliaOggi del 22/12). Per velocizzare la definizione della pratica, gli interessati potranno consegnare all'ufficio di esportazione i documenti anche prima della richiesta.
Qualora gli interessati non presentino le prove alternative nei termini fissati dall'ufficio, oppure presentino documentazione insufficiente, o confermino la mancata uscita delle merci dal territorio della Comunità, l'ufficio procederà all'annullamento della dichiarazione di esportazione, notificando il provvedimento all'esportatore e al dichiarante.