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Minimi, regime a misura d'agente

del 31/05/2011
di: di Federico Gavioli
Minimi, regime a misura d'agente
La decisione del consiglio Ue del 15/10/10, n. 2010/688/Ue che ha autorizzato l'Italia ad adottare il regime fiscale agevolato per i cd. «contribuenti minimi», introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, ci consente di fare una rapida analisi su un sistema di tassazione del reddito che certamente può essere utile anche agli agenti di commercio in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa.

Possono utilizzare il regime dei contribuenti minimi le persone fisiche residenti nel territorio dello stato esercenti attività d'impresa o arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi e compensi in misura non superiore a 30 mila euro. Non possono utilizzare tale regime agevolato i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello stato e quelli che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'Iva. I ricavi e compensi rilevanti sono quelli previsti dal dpr n. 917/86 agli articoli 57 e segg. per le imprese, mentre per i professionisti il riferimento è l'articolo 54.

Per avvalersi del regime agevolato è necessario che:

a) nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime, il soggetto interessato non abbia: effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati e accordi internazionali; sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili a un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale; erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro (tale condizione si ritiene comunque valida anche nel caso in cui all'associato non siano stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si sia chiuso con una perdita); b) nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime non abbia acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15 mila euro (in caso di beni promiscui si considera il 50% del valore). Va osservato che, con riferimento agli acquisti di beni strumentali, il limite va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno. Di conseguenza all'importo di 15 mila euro occorre far riferimento, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita Iva.

Con riferimento ai soggetti che iniziano l'attività, la norma consente di applicare fin da subito il regime agevolato se si prevede di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite dei 30 mila euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. L'agevolazione per chi aderisce al regime dei contribuenti minimi consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole che sostituisce sia l'Irpef e relative addizionali, sia l'Irap e l'Iva; in secondo luogo il contribuente è esonerato da quasi tutti gli obblighi contabili e dichiarativi. Durante la permanenza nel regime agevolato non è possibile esercitare il diritto di rivalsa né è possibile detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

La fattura emessa, pertanto, non deve recare l'addebito dell'imposta ma deve contenere l'indicazione che trattasi di «operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008». Nell'ipotesi che la fattura emessa sia di importo superiore a 77,47 euro, deve essere assoggettata all'imposta di bollo.

Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate e titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva; per la parte eccedente il contribuente può, alternativamente, utilizzarle in compensazione con altre imposte e contributi o richiederle a rimborso mediante indicazione nel modello Unico. Il predetto reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, tuttavia rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, del dpr n. 917/86 ); rileva, inoltre, ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali. Per converso tale reddito non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per lavoro ai sensi dell'articolo 13 del dpr n. 917/86.

Il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari. L'opzione può avvenire tramite «comportamento concludente», addebitando ad esempio l'imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati. L'opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta. L'opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti e i presupposti.

Il contribuente non rientra più automaticamente nel regime dei minimi quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso. Va evidenziato che gli effetti di tale cessazione variano a seconda della causa che l'ha determinata. Nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30 mila euro (quindi 45 mila euro), poiché il regime cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili, scorporare l'Iva e procedere al versamento secondo le regole ordinarie.

Entrando più nello specifico il contribuente che esce dal regime dei minimi:

1) deve istituire i registri Iva entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;

2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la liquidazione periodica dell'imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;

3) deve presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini previsti, versando l'imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;

4) deve annotare nei registri Iva i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell'Iva.

L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell'imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.

Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell'imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi. Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50% implica, inoltre, l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato dall'ufficio in via definitiva il venir meno dei requisiti.

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