
Ambito soggettivo. Sono tenuti all'invio della comunicazione i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'Iva nel territorio nazionale, inclusi gli operatori non residenti che sono identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale. Non essendo previsti esoneri soggettivi, l'obbligo riguarda anche:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i responsabili delle procedure concorsuali (curatori e commissari liquidatori);
- i soggetti in regime di dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 633/72
- i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all'art. 13 della legge n. 388/2000.
L'Agenzia ritiene tuttavia che siano esonerate dall'adempimento le persone fisiche che si avvalgono del regime speciale per i contribuenti minimi, che fruiscono di numerose semplificazioni contabili, per i quali l'adempimento comporterebbe oneri non proporzionati allo scopo della disposizione. Tuttavia, in caso di fuoriuscita dal regime speciale, anche in corso d'anno, l'obbligo scatta per le operazioni sopra soglia effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime stesso.
Ambito oggettivo. Devono formare oggetto di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia quelle che presentano tutti i presupposti indicati nell'art. 1 del dpr 633/72 (oggettivo, soggettivo e territoriale); l'obbligo non sussiste, quindi, in assenza di uno dei tre presupposti, incluso quello della territorialità. Pertanto non dovrà essere comunicata, per esempio, la prestazione di servizio «generica» resa da un operatore nazionale a un soggetto passivo estero, in quanto non territoriale. Questa precisazione è opportuna, perché da una risposta resa dall'Agenzia nel corso di una videoconferenza era stata tratta una conclusione opposta. In base al medesimo principio, dovranno invece essere segnalate anche le operazioni senza corrispettivo, qualora rilevanti ai fini dell'imposta (es. omaggi, autoconsumo), mentre non si dovrà tenere conto delle somme anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 del dpr 633/72. Considerata la rilevanza meramente interna, poi, non dovranno essere segnalati i passaggi interni di beni all'interno della stessa impresa.
Un altro chiarimento importante riguarda le operazioni intracomunitarie (scambi di beni o di servizi all'interno dell'Ue). Riconsiderando la risposta fornita qualche mese fa nel corso di una videoconferenza, l'agenzia ha precisato che sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito intracomunitario, le cui informazioni sono acquisite attraverso gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat).
Riguardo, poi, alle esclusioni già disposte dal punto 2.4 del provvedimento dell'Agenzia del 22 dicembre 2010, la circolare vi aggiunge le operazioni relative agli atti di compravendita di immobili, i cui dati sono acquisiti attraverso il modello unico informatico di cui all'art. 3-bis del dlgs n. 463/97 e quelle relative ai contratti di mutuo, oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413/91.
Nella circolare vi è una precisazione anche in merito all'esclusione dall'obbligo della comunicazione, introdotto dall'art. 7 del recente dl n. 70/2011, delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell'Iva (ossia privati consumatori, inclusi gli imprenditori e i lavoratori autonomi quando non agiscono in tale veste), qualora il pagamento dei corrispettivi sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 del dpr n. 605/73. Viene precisato, al riguardo, che questi operatori finanziari vanno individuati con riferimento al punto 1.1 del provvedimento dell'agenzia del 19 gennaio 2007 ed all'elenco allegato al provvedimento dell'agenzia del 22 dicembre 2005, puntualizzando che non rientrano tra i predetti mezzi di pagamento elettronici quelli emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.