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Sanzionate le srl senza sindaci

del 29/12/2009
di: di Luciano De Angelis
Sanzionate le srl senza sindaci
Sanzioni fino a 500 mila euro, per le srl che, pur avendone l'obbligo omettono di nominare il collegio sindacale, introduzione dell'obbligo di nomina per le società che fanno ricorso a fondi pubblici o particolarmente indebitate e mantenimento dello status quo in merito agli obblighi di nomina del collegio sindacale nelle coop spa. Sono le principali modifiche richieste nei giorni scorsi dalle commissioni riunite giustizia e finanza del senato, allo schema di dlgs di recepimento della direttiva 2006/43/Ce, che dovrebbe essere varato in gennaio.

L'obbligo del collegio nelle srl. In merito alle società a responsabilità limitata le commissioni evidenziano come l'obbligo sussista «… ove la società, per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei tre limiti previsti, vale a dire, oggi, 4 milioni di euro di attivo patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi e 50 dipendenti (media annuale) occupati. Poiché tali limiti sono periodicamente rivisti in aumento va considerato che così operando un consistente numero di società restano fuori dal controllo operato dal collegio sindacale.

Appare quindi opportuno introdurre nuove fattispecie dell'obbligo, quali:

- per le società (srl) che utilizzano contributi o finanziamenti pubblici di rilevante importo, comunque superiore al patrimonio netto;

- per le società (srl) che per due esercizi consecutivi rilevino debiti superiori tre volte all'ammontare del patrimonio netto». Si tratta di situazioni già peraltro previste nella prima bozza di articolato, «scomparse» successivamente al passaggio dello schema di decreto in prima lettura al CdM.

Ma l'aspetto, sicuramente più interessante del parere espresso dalle commissioni è quello tratteggiato nel caso di mancata nomina dell'organo di controllo, nonostante la sussistenza degli obblighi di legge, situazione che, ricordiamo, nel nostro paese accomuna alcune migliaia di srl. A riguardo rammentiamo che nell'attuale schema di recepimento della direttiva 2006/43/Ce è previsto che, ove l'assemblea che approva il bilancio (nel quale vengono superati specifici limiti dimensionali) non provveda entro 30 giorni alla nomina del collegio, disporrà il competente tribunale «su istanza di qualsiasi soggetto interessato». Per rendere più incisivo l'obbligo si propone di istituire una sanzione pecuniaria (per esempio, da 10 mila a 500 mila euro) in capo alle società che non adempiano all'obbligo in argomento.

Il collegio sindacale nelle coop. In merito alla coop le commissioni del senato confermano quanto già rilevato dalle analoghe commissioni della camera: il collegio sindacale in tutte le coop in forma di spa è un obbligo eccessivamente oneroso.

Tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, per le società cooperative che fanno riferimento alle società per azioni corre, comunque, l'obbligo di nomina di un revisore contabile, si ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 2543 del codice civile, che vuole in tutte le società cooperative (anche quindi quelle in forma di spa) l'obbligo di introdurre il collegio quando esse superino i limiti che lo rendano obbligatorio nelle srl.

Esonero dall'esame. Infine, (come alla camera) viene auspicato l'esonero dall'esame da revisore (e quindi l'automatico accesso al registro) per i soggetti che superino l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A detto esame viene, inoltre richiesto di consentire l'accesso a tutti i soggetti, muniti di diploma che abbiano esercitato «lodevolmente» l'attività contabile per almeno tre lustri.

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