Collegato lavoro. Lo schema di dlgs dà attuazione alla delega del Collegato lavoro, la legge n. 183/2010, ma solo in parte. Infatti, non procede (anche) al riordino dell'intera normativa in materia «in quanto», spiega la relazione illustrativa del governo, «considerati i tempi ridotti e il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale». Mercoledì, dunque, la commissione lavoro alla Camera ha dato parere favorevole, con una serie di osservazioni.
Congedo maternità. Una prima novità della riforma riguarda il congedo di maternità nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Quando ciò si verifica successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, viene prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa a condizione che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (sicurezza sul lavoro) attestino che tale rientro non arreca pregiudizio al suo stato di salute. Sul punto, le osservazioni della commissione suggeriscono di valutare l'opportunità di contemplare, in aggiunta alle predette ipotesi di interruzione spontanea o terapeutica, anche quella del decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità post partum da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta dal medico specialista del Ssn, l'altra attestazione da parte del medico competente sia dovuta solo se la lavoratrice sia soggetta alle norme sulla sorveglianza sanitaria. Infine, la commissione raccomanda di prevedere che la modifica sulla flessibilità del congedo di maternità riguardi tutte le tipologie di lavoratrici, ivi incluse quindi anche le lavoratrici a domicilio e quelle domestiche.
Congedo parentale. Relativamente al congedo parentale (quello cui hanno diritto, al termine del congedo di maternità, entrambi i genitori per il periodo di sei mesi ciascuno), il provvedimento stabilisce che ne hanno diritto a fruire, per ogni figlio minore con handicap grave la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, in via continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a patto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il parere della commissione ritiene che sia opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dagli stessi sanitari (cioè, per i casi di degenza ordinaria); in questo caso, infatti, al genitore dovrebbe a maggior ragione essere consentita espressamente la fruizione del congedo in forma retribuita.
