
Lo ha sancito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, nel testo di una recentissima sentenza (la n. 1492/2009), la prima in tal senso nel panorama giurisprudenziale italiano, con la quale ha chiarito come l'avvio delle procedure per sensibilizzare la raccolta differenziata nei cittadini, per le amministrazioni comunali, non sia certo una facoltà, quanto piuttosto un obbligo, dal cui mancato adempimento ne possono conseguire rilevanti problematiche, non ultima la chiamata a rispondere innanzi al collegio della magistratura contabile per responsabilità amministrativo-contabile. Il collegio della Corte campana ha così sanzionato al pagamento di oltre 450 mila euro, il sindaco e i dirigenti comunali di Marcianise (Ce), in carica nel biennio 2003-2005, per il mancato rispetto degli obblighi inerenti il raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata. Secondo le ordinanze di protezione civile emanate nel 1999, 2000 e 2005, i comuni campani avrebbero dovuto attuare una percentuale minima di raccolta differenziata (rispetto al totale ammontare della quantità di rifiuti prodotta) pari al 30% per il 2003-2004 e al 35% per il 2005. In caso di violazione, la tariffa a carico dei comuni per gli oneri gestionali della raccolta dei rifiuti avrebbe subito progressive maggiorazioni in misura direttamente proporzionale all'entità della violazione delle disposizioni riguardanti la percentuale minima di raccolta differenziata da realizzare entro le varie scadenze prestabilite. Nei fatti era emerso che nel 2004 il Comune di Marcianise risultava aver raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del solo 6,17. La Corte ha potuto rilevare che in quel comune «nulla era stato previsto per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani». In particolare non è sorto alcun obbligo per i cittadini di procedere al conferimento separato della varie tipologie di rifiuti, con la conseguente impossibilità, per gli agenti di polizia municipale, di contestare eventuali infrazioni e nonostante il corrispettivo comunque erogato alla società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti comprendente anche il trattamento della raccolta differenziata. Tre, pertanto, i profili di danno contestati e passati in sentenza. Il primo, a danno delle casse comunali, è dato dall'ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento «dell'indifferenziato» presso gli impianti di smaltimento, quando, invece, avrebbe dovuto essere in parte non conferito agli impianti, ma separato con l'effettuazione della prescritta raccolta.
Il secondo, ancora a danno del comune, è costituito dal mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato. Il terzo, infine, è a danno sia del Comune che dell'Erario ed è costituito dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenziali, cui l'insufficiente raccolta differenziata «ha senz'altro partecipato», anche se in modo non preponderante ad altre cause, quali l'assenza dei termovalorizzatori.