Le aliquote da applicare al suddetto reddito, modificate dapprima dal cosiddetto decreto di armonizzazione (dlgs n. 146/1997) e successivamente dall'art. 59 della legge n. 449/1997 (il collegato alla Finanziaria 1998), sono le seguenti:
L'esatto ammontare del contributo dovuto si determina applicando la prevista aliquota a ogni fascia di reddito convenzionale, e maggiorando il risultato di 94 euro circa a titolo di contributo addizionale (art. 17 della legge n. 160/1975), di 768,50 euro (532,18 per le aziende situate nei territori montani o zone svantaggiate) quale quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (destinata all'Inail, ma riscossa dall'Inps) e 7,49 euro per contributo di maternità.
Addizionale Inail. Ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, il ministro del lavoro con dm del 21 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2011) ha determinato l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella misura dell'1,60% per il 2009. In proposito l'Inps fa sapere che provvederà al recupero delle differenze (tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto) unitamente alla contribuzione del 2011, tramite lo stesso modello F24.
Sconto per gli anziani. Il comma 15 dell'art .59 della legge n. 449/1997 prevede che i lavoratori autonomi titolari di pensione e con età non inferiore a 65 anni, possano, a domanda, richiedere lo sconto del 50% dell'onere. La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica e non anche le altre quote (Inail e maternità). Il minor versamento si rifletterà naturalmente sul supplemento di pensione cui gli interessati hanno diritto continuando l'attività lavorativa.
Versamenti. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato attraverso il modello di versamento unificato F24, con scadenza al 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio 2012.
