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Tlc, via al restyling

del 25/05/2011
di: di Anna Irrera
Tlc, via al restyling
Passaggio da un operatore telefonico fisso o mobile senza cambiare numero e in massimo un giorno lavorativo. Contratti iniziali di abbonamento con durata massima di 24 mesi e operatori obbligati a offrire contratti di 12 mesi. Queste alcune delle previsioni delle nuove norme europee in materia di telecomunicazioni (tlc), entrate in vigore oggi. Le due direttive Ue, ossia la direttiva sul miglioramento della regolamentazione e la direttiva sui diritti dei cittadini, modificano cinque direttive vigenti: la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni, la direttiva servizio universale e la direttiva «e-privacy». Nasce inoltre il Berec, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, con poteri di supervisione. Ecco le principali novità.

Tutela consumatori. Secondo il nuovo pacchetto normativo è possibile passare da un operatore fisso o mobile a un altro senza dover cambiare il proprio numero di telefono, entro un giorno lavorativo. I contratti (durata massima di 24 mesi) dovranno contenere informazioni in merito ai livelli minimi di qualità del servizio. In particolare, gli utenti di internet dovranno ricevere informazioni in merito alle tecniche di gestione del traffico e al loro impatto sulla qualità del servizio, così come eventuali altre limitazioni (limiti di larghezza di banda, velocità di connessione disponibili, blocco o strozzatura dell'accesso a taluni servizi come i servizi VoIP). I contratti dovranno inoltre contenere informazioni dettagliate relative ai rimborsi e alle compensazioni offerte qualora tali livelli minimi non siano raggiunti.

Privacy. La normativa europea mira a garantire maggiore sicurezza e protezione della riservatezza online attraverso misure quali l'obbligo di avviso in caso di violazione dei dati personali e maggiori informazioni e richiesta di autorizzazione per la registrazione o l'utilizzo dei dati nei dispositivi degli utenti.

Regolamentazione più coerente nel territorio dell'Ue. Gli organismi nazionali di regolamentazione potranno, obbligare gli operatori di tlc che dispongono di un potere di mercato significativo a separare le reti di comunicazione e la fornitura di servizi per garantire agli altri operatori un accesso senza discriminazione (senza separare necessariamente la proprietà né imporre la creazione di una società distinta). La Commissione, in cooperazione con il Berec ha inoltre ricevuto poteri supplementari di supervisione delle misure relative alla concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni (la c.d. «procedura dell'art. 7»). In pratica, se la Commissione ritiene che una misura relativa alla concorrenza notificata, in fase di progetto, da un organismo nazionale di regolamentazione rischi di creare barriere al mercato unico dei servizi di tlc, essa può svolgere una valutazione approfondita e, in consultazione con il Berec, emettere una raccomandazione all'organismo nazionale di regolamentazione per modificare o ritirare la misura programmata.

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