Ed è da qui che nasce una riflessione. L'accordo stipulato l'8 marzo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil non è un accordo territoriale né aziendale, ma ha solo formalmente e parzialmente soddisfatto la richiesta normativa attraverso una sorta di accordo collettivo territoriale. In realtà, leggendo attentamente le circolari sulla detassazione premi, non dovrebbe essere pienamente valido. Infatti il documento vuole essere utile a tutte le imprese associate che applicano i contratti collettivi stipulati da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, mentre come dovrebbero comportarsi le aziende che pur applicando gli stessi Ccnl non risultano associate? Forse la soluzione potrebbe ravvedersi nella certificazione da parte degli enti bilaterali territoriali.
Tornando alla circolare, secondo il criterio ordinario di tassazione previsto dall'articolo 51 del Tuir per l'imputazione al periodo d'imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il «principio di cassa», è possibile per il datore di lavoro applicare l'imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel Cud che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale. Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell'accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all'imposta sostitutiva, anche quando l'accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.
