
Tuttavia il processo da cui discende l'attribuzione del «valore legale» è oggi l'unico che in qualche misura consente di validare, almeno dal punto di vista formale, i percorsi formativi posti in essere dal variegato mondo delle Università italiane.
Tale processo potrebbe essere abrogato solo e soltanto se, contemporaneamente, fossero introdotti nuovi meccanismi di verifica e validazione dei percorsi formativi; in altre parole un sistema virtuoso e certificato di 'accreditamento dei corsi di laurea; con una specifica attribuzione delle conoscenze e competenze dei candidati all'esercizio della professione . In tal senso il Cni prefigura un nuovo esame di stato preceduto da un congruo periodo di tirocinio affidati alla completa e autonoma responsabilità dell'Ordine professionale.
Con tali modalità, l'introduzione di un sistema di accreditamento avrebbe la funzione di ricondurre entro ambiti omogenei i molteplici percorsi formativi attivati, con un monitoraggio mirato e una «taratura» secondo le esigenze del sistema economico e professionale, nonché della pubblica amministrazione.
E proprio per garantire la qualità delle prestazioni professionali è necessario che tale eventuale processo di «accreditamento», almeno per ciò che concerne l'accesso alla professione di ingegnere, sia gestito dall'organismo cui istituzionalmente è affidata la tutela della professione e ossia dall'Ordine e dal suo Consiglio nazionale. Il sistema ordinistico vigente in Italia – si legge nel documento ufficiale consegnato dal Cni alla Commissione del Senato – fonda la sua ragion d'essere sul fatto che il legislatore ha ritenuto che l'esercizio di talune professioni intellettuali, cosiddette protette o riservate – in quanto incidenti su diritti, beni, risorse, interessi, pubblici o privati, costituzionalmente tutelati – dovesse essere disciplinato e regolamentato in modo che fosse lo Stato, attraverso appunto la magistratura ordinistica, a garantire tali tutele.
La professione dell'ingegnere rientra tra quelle professioni cui la legge attribuisce specifiche e ampie «attività riservate» e l'Ordine che la disciplina è, quindi, delegato istituzionalmente ad assicurare che i suoi iscritti siano professionalmente capaci e responsabili nonché moralmente integri. La capacità e la consapevole responsabilità professionale devono essere acquisite, almeno nei loro indispensabili fondamenti, con il processo formativo che precede l'iscrizione all'Ordine. La funzione di garanzia del sistema ordinistico non può che basarsi, dunque, che su una adeguata, mirata ed organica formazione universitaria. L'attribuzione, attualmente vigente, del «valore legale» al titolo di studio assolve, almeno formalmente, a tale garanzia. Ed è proprio da questa valutazione che il Cni sostiene come alla eliminazione del «valore legale» debba doverosamente accompagnarsi l'introduzione di altre forme di verifica e accertamento della validità e finalizzazione dei percorsi formativi; verifica e accertamento che, nel caso di accesso al propedeutico tirocinio e all'esame di abilitazione alla professione, devono essere obbligatori e principalmente partecipati dall'istituzione ordinistica.