Stato di salute. Ci si chiede spesso se il medico possa informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito. Il vademecum risponde affermativamente, ma il paziente deve aver indicato a chi desidera che siano fornite le informazioni.
Pronto soccorso. L'organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti: ma solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario. Si tratta beninteso della semplice comunicazione sulla presenza e non di informazioni di dettaglio sulle condizioni sanitarie. Anche in questo caso vince, però, la volontà dell'interessato. Il paziente, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (ad esempio al momento dell'accettazione) e deve essere messo in grado di decidere a chi possono essere comunicate notizie sulla propria salute. Se la persona non vuole l'ospedale non potrà comunicare informazioni di nessun tipo neppure ai terzi legittimati.
Analisi e cartelle cliniche. I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari possono essere consegnati anche a persone diverse dai diretti interessati, ma a due condizioni: la consegna deve avvenire in busta chiusa e i terzi devono essere muniti di delega scritta
Sale d'aspetto. Le regole cambiano a seconda che ci si trovi in una sala d'aspetto di grandi strutture sanitarie oppure in uno studio di un medico di base o di uno specialista. Nel primo caso i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione non devono essere divulgati ad alta voce: si deve ricorrere a modalità alternative come un codice alfanumerico attribuito al momento della prenotazione o dell'accettazione. I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, invece, possono chiamarli per nome.
Datori di lavoro. Il datore di lavoro non può raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche deroghe previste da leggi o regolamenti, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità.
Sieropositivi. Il medico, al momento dell'accettazione, non può chiedere informazioni sulla sieropositività del paziente, a meno che ciò non risulti indispensabile per il tipo di intervento o terapia che si deve eseguire. In ogni caso, il dato sull'infezione da Hiv (virus dell'immunodeficienza) deve essere raccolto direttamente dal medico, mai non dal personale amministrativo e sempre con il consenso del paziente. Neppure l'esigenza di attivare misure di protezione può giustificare la raccolta dei dati sulla sieropositività.
Antonio Ciccia
