Confindustria attacca l'impianto normativo disegnato dal governo sulla tutela penale ambientale, puntando a indebolire portata delle sanzioni e ampiezza dei reati contestabili. E a impedire, che per i reati ambientali si vada in carcere, anche in via cautelare. ItaliaOggi ha intercettato un report inviato da viale dell'Astronomia ai tecnici del dicastero dell'ambiente. Nel mirino lo schema di dlgs, che serve a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (che prevede sanzioni penali per gravi violazioni al diritto Ue in materia di tutela dell'ambiente). Ma, anche la direttiva 2009/123/CE, in materia di scarico illecito di sostanze inquinanti, che inasprisce la preesistente direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento delle navi. Il tutto in attuazione di quando disposto con la delega ex art. 19 della legge n. 96/2010; la cosiddetta Comunitaria 2009. E proprio in attuazione di questa delega, lo schema di decreto in arrivo introdurrà in Italia due nuove fattispecie di reato disciplinate dalla direttiva 2008/99/Ce. E, cioè, il reato di uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. E il reato di danneggiamento di habitat. Non solo. Il nuovo provvedimento allargherà il raggio d'applicazione del dlgs n. 231/2001, prevedendo anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, cioè dell'ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi una serie di reati ambientali. Dello schema di decreto, ItaliaOggi aveva già scritto l'8 aprile 2011, in occasione del primo varo da parte del consiglio dei ministri. Ora, il dlgs è all'esame delle camere. Ma suscita già timori in Confindustria. Vediamo perché. I timori. Il nuovo decreto estende l'ambito di applicazione degli illeciti ambientali e, in particolare, della responsabilità degli enti ex decreto 231, anche a ipotesi non previste dalle disposizioni Ue. E cioè, secondo la confederazione, «a fattispecie di reato contravvenzionali, prive dei requisiti di gravità e lesività richiesti dalle direttive». Non solo. Secondo Confindustria, «sempre eccedendo quanto previsto dalle direttive, la responsabilità ex decreto 231 è applicata a numerose fattispecie di reato di pericolo astratto» Infine, spiega l'organizzazione, «la responsabilità dell'ente viene prevista per violazioni formali o di impatto trascurabile». Da qui il pressing sulle istituzioni: «l'impostazione dello schema di decreto andrebbe riconsiderata», cioè riscritta, in coerenza «con i principi di offensività e legalità». La responsabilità amministrativa. Sotto la lente confindustriale c'è l'applicazione in Italia degli articoli 3, 6 e 7 della direttiva 2008/99/Ce. Il primo elenca reati (di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente), tali da provocare, in fatto o in potenza, decesso o lesioni gravi alle persone, ma anche danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque, alla fauna o alla flora. Gli altri due, introducono un nuovo articolo (il 25-decies) nel decreto 231/2001. Questo rinvia, sia ai due nuovi reati introdotti nel Codice Penale, sia a una serie di reati previsti dal dlgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), dalla legge n. 150/1992 (animali e vegetali in via di estinzione e pericolosi), dalla legge n. 549/1993 (tutela dell'ozono stratosferico) e dal dlgs n. 202/2007 (inquinamento navi). Bene, secondo Confindustria, «tale rinvio (specie quello al Codice dell'Ambiente) ricollega la responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 a numerose fattispecie di reato. Alcune di indubbia gravità», altre, invece, «consistenti in violazioni di natura formale e prive di concreta offensività». Tutto ciò determina, secondo gli industriali «una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi, in quanto tali, sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese, palesemente sproporzionato». L'associazione delle imprese, quindi, passa dalle parole ai fatti. E consiglia all'esecutivo, di riscrivere il dlgs. «Sarebbe opportuno», si legge nella relazione, «riconsiderare la scelta effettuata nello schema di decreto in esame, collegando la responsabilità amministrativa delle imprese in materia ambientale a fattispecie criminose, che integrino gli eventi di danno o pericolo concreto di danno per l'uomo o per l'ambiente presi a riferimento dalla Direttiva 2008/99/CE». Tralasciando quindi tutte quelle fattispecie, che viale dell'Astronomia definisce astratte. Di più. Secondo Confindustria, «è necessaria una più rigorosa selezione dei reati» contestabili alle imprese, ndr), «escludendo le fattispecie di natura contravvenzionale, che non configurino violazioni gravi delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone». E questo perché, spiegano gli industriali, le direttive Ue pongono alla base del reato ambientale «l'elemento soggettivo del dolo o della grave negligenza. Figura non prevista dall'ordinamento italiano». Sanzioni light. Su questo punto, il messaggio al governo è netto. Il nuovo dlgs prevede l'applicazione di sanzioni interdittive a talune fattispecie incriminatrici, la cui lesività in termini di danno o pericolo concreto, a parere di Confindustria «è tutta da verificare». Così, vista l'estensione dei reati ambientali e «il rilevante impatto che le sanzioni interdittive, specie se applicate in via cautelare, rischiano di produrre sulle imprese», secondo Confindustria «andrebbe esclusa l'applicazione di tali sanzioni ai reati ambientali, coerentemente con le scelte di politica criminale operate in passato dal legislatore in occasione dell'inserimento nel decreto 231 di altre categorie di reato, quali i reati societari e gli abusi di mercato». In sostanza, niente carcere.