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Ai professionisti regalo di Natale

del 24/12/2009
di: di Duilio Liburdi
Ai professionisti regalo di Natale
Anche le società di persone e le associazioni professionali possono compensare le ritenute alla fonte subite con altre imposte per la parte che residua dopo l'attribuzione ai soci od agli associati. È questa l'innovativa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 56 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha dato il via libera rispetto ad una esigenza che più volte era stata segnalata da parte, in particolare, degli studi professionali. In concreto, dunque, anche i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir potranno utilizzare crediti Irpef per compensare, ad esempio, l'Iva dovuta. A tale fine, peraltro, la circolare segnala come sia in corso di predisposizione un apposito codice tributo.

La pronuncia di prassi dell'amministrazione finanziaria rammenta, inizialmente, come secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir, principio comune è quello della imputazione dei redditi prodotti dalla società o dall'associazione ai soci ovvero agli associati. Pertanto, ai fini Irpef, i soggetti partecipati non hanno una propria soggettività passiva piena anche se su tali soggetti gravano precisi obblighi contabili e dichiarativi. Peraltro, in altri settori impositivi quali l'Iva, la situazione è diversa rispetto a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi e, dunque, ai fini di tale tributo le società ed associazioni indicate dall'articolo 5 del Tuir soddisfano il requisito personale e hanno una soggettività distinta da quella dei soci e associati, tant'è che sono titolari di una propria partita Iva, emettono fatture in nome proprio e sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Analoga conclusione è prevista ai fini dell'Irap nonché nell'ambito delle disposizioni in materia di sostituzione di imposta. Secondo l'Agenzia delle entrate, dunque, si deve interpretare la disposizione di cui all'articolo 22 del Tuir in materia di scomputo di ritenute alla fonte con quanto previsto in materia di compensazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997. Analizzando la possibilità che la società possa trattenere per sé le ritenute alla fonte subite per la parte eccedentaria rispetto a quella attribuita ai soci o agli associati, l'Agenzia delle entrate indica come le previsioni di legge devono essere interpretate in chiave evolutiva e, dunque, si deve tenere conto che le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir subiscono in proprio le ritenute previste dagli articoli 23 e ss. Del d.p.r. n. 600 del 1973 che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro Irpef di periodo. Viene osservato come questa posizione creditoria, essendo relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997.

In relazione a tali considerazioni viene dunque precisato che:

- i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24;

- l'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede il preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (per esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative a un singolo periodo d'imposta, con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto; ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;

- il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.

In concreto, peraltro, la circolare precisa come ai fini dell'utilizzo del credito da parte della società e dell'associazione è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli F24. Viene infine precisato come una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo e il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione. Infine, in ogni caso i soci o associati hanno facoltà di revocare l'assenso, con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell'atto costitutivo, e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca.

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