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Cartelle esattoriali dalla A alla Z

del 17/05/2011
di: di Maurizio Villani*
Cartelle esattoriali dalla A alla Z
Capire le cartelle esattoriali al fine di poter individuare gli eventuali vizi è la miglior difesa nelle mani del contribuente.

La cartella esattoriale è un atto amministrativo individuale di esecuzione. Essa ha la funzione di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria come risultante dal ruolo.

Essendo un atto di intimazione ad adempiere, la cartella deve contenere alcuni elementi essenziali a pena di nullità, quali, per esempio, gli elementi identificativi del debito tributario, come anche il responsabile del procedimento, l'ente creditore e la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione.

È fondamentale che la cartella contenga il termine entro il quale il soggetto deve adempiere, come anche il termine entro il quale lo stesso debitore può proporre ricorso per evitare che la stessa diventi definitiva e quindi titolo per l'esecuzione forzata. Alla luce della potenziale incidenza della cartella esattoriale sulla sfera patrimoniale del contribuente, la stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 212 del 2000, deve essere motivata. Deve cioè contenere quelle informazioni necessarie affinché il debitore possa eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa. Deve, infatti, contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo, come anche l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni; l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere istanza di autotutela; l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere

La notifica della cartella deve avvenire entro i termini decadenziali individuati dall'art. 25 del dpr 602/1973.

La cartella esattoriale ha natura di atto sostanziale e, pertanto, eventuali vizi della notifica non si possono ritenere sanabili ex art. 156 c.p.c.

Le notifiche delle cartelle di pagamento devono essere eseguite ai sensi dell'art. 26 del dpr 602/1973. La norma indica tassativamente i soggetti legittimati a eseguire le notifiche. Anche quelle a mezzo del servizio postale. L'amministrazione finanziaria può notificare direttamente per posta ai sensi dell'art. 14 della legge 890/1982, mentre lo stesso non può Equitalia a causa della modifica apportata all'art. 26 dpr 602 nel 1999, che ha portato alla soppressione dell'inciso «da parte dell'esattore».

La riscossione mediante ruolo è stata prevista anche per il recupero dei tributi e delle entrate degli enti locali che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs 446 del 1997, affidino il servizio di riscossione agli agenti che operano per Equitalia; mentre, al contrario, se l'attività di riscossione viene svolta in proprio dall'ente locale è necessario che detta attività sia esplicitata nelle forme dell'ingiunzione fiscale.

La tematica delle entrate locali e della loro gestione, alla luce degli ultimi interventi legislativi, in primis il federalismo fiscale, volti a modificarne radicalmente gli aspetti formali e sostanziali, saranno trattate, in modo specifico, in occasione del convegno organizzato dal Commercialista Telematico e dedicato alle «Problematiche fiscali in tema di finanza locale in vista del federalismo» che si terrà il 20 maggio 2011 a Roccalumera (Me).

In quella stessa sede verrà, altresì, affrontata l'importante problematica del passaggio dalla Tarsu alla Tia, e delle difficoltà che derivano dalla mancata proroga della prima e della inapplicabilità della Tariffa integrata ambientale, in assenza del regolamento attuativo del Codice dell'Ambiente (dlgs 152/2006).

*www.commercialistatelematico.com

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