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Responsabilità solidale

del 17/05/2011
di: Valerio Stroppa
Responsabilità solidale
Cessioni di rami d'azienda in perdita con responsabilità solidale. Nel caso di cessione d'azienda o di un suo ramo «core» e laddove per entrambe le controparti (venditore e acquirente) intervenga entro un anno dall'operazione straordinaria la dichiarazione di insolvenza, l'impresa cedente risponderà in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati dalla data dell'acquisto del ramo alla data di insolvenza. La novità si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data del 14 maggio 2011. È quanto stabilisce l'articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto sviluppo (dl n. 70/2011), che introduce il nuovo articolo 50-bis al dlgs n. 270/1999. L'intervento normativo mira a risolvere le criticità legate all'ipotesi, non infrequente, di aziende in difficoltà che cedono un proprio ramo in perdita nel tentativo di salvarsi sacrificando solo la parte più compromessa. In caso di insolvenza di tutte e due le parti dell'operazione straordinaria, come spiega la relazione illustrativa al decreto, l'apertura della procedura concorsuale «porta con sé anche la cristallizzazione degli effetti della cessione». Solo un'eventuale pronuncia del giudice in ordine alla sua illegittimità, infatti, potrebbe revocarne gli effetti. Una situazione, questa, che secondo l'esecutivo contrasta con gli interessi pubblici alla conservazione dell'impresa propri dell'amministrazione straordinaria.

Pertanto, pur con alcuni paletti (la dichiarazione di insolvenza di entrambe deve avvenire entro 12 mesi dall'operazione), viene assicurata con la modifica in commento maggiore tutela ai creditori e ai patrimoni delle società. In tali fattispecie, dunque, sarà anche la società cedente a rispondere in solido dei debiti contratti dalla cessionaria del ramo d'azienda, maturati a far data dal suo acquisto.

L'intervento normativo, inoltre, garantisce maggiormente i lavoratori del ramo ceduto, i quali, finora, in caso di insolvenza del cessionario non avrebbero potuto far valere i propri crediti anche nei confronti della vecchia azienda, cosa che invece d'ora in avanti sarà possibile per effetto del principio di solidarietà.

Il dl sviluppo stabilisce infine che il ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, dovrà assicurare il necessario coordinamento nell'ottica di salvaguardare le unità operative dei due complessi aziendali.

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