
Nella sentenza di cui al commento i giudici di piazza Cavour hanno ribaltato la preclusione che i giudici della Commissione regionale del Lazio avevano espresso sull'Irpeg, ampliando l'applicazione degli interessi composti a tutti i tipi di tributi; in precedenza, infatti, e proprio nella sentenza riformata dalla cassazione, la Commissione regionale del Lazio aveva stabilito che in tema di Irpeg, le modalità di esecuzione dei rimborsi sono espresse dagli articoli 37 e seguenti del Dpr 602/73, i quali nulla stabiliscono in ordine agli interessi anatocistici ed in particolare, gli articoli 44 e 44bis dello stesso Dpr 602/73 non prevedono la corresponsione di interessi anatocistici. Se ce ne fosse stato bisogno, quindi, i giudici supremi stabiliscono la parità di tutti i tributi, ampliano anche alle imposte dirette e confermano l'interpretazione della natura innovativa della legge n.248/06, stabilendo che, precedentemente alla citata disposizione normativa, gli interessi sugli interessi, sono sempre spettanti, ammesso che ricorrano le condizioni dell'articolo 1283 del codice civile. Il riconoscimento della natura innovativa della disposizione della legge n. 248/06 porta a concludere che, con riferimento a periodi di tempo anteriori al 4 luglio 2006, gli interessi previsti per il rimborso d'imposte indebitamente corrisposti possono produrre a loro volta interessi, sempre che ricorrano i requisisti di cui al citato 1283 del codice civile.