
Interessi passivi su mutui. Diversi i chiarimenti contenuti nella circolare in commento in materia di detrazione Irpef delle spese per interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Nell'ipotesi del c.d. «accollo interno» del mutuo cointestato stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto in comproprietà dell'immobile, l'Agenzia sottolinea come in caso di separazione consensuale con trasferimento alla moglie dell'intera proprietà dell'immobile, quest'ultima potrà detrarre integralmente gli interessi passivi purché tale accollo risulti da un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata. Quando il mutuo ipotecario è di tipo «misto», finalizzato cioè sia all'acquisto che alla ristrutturazione dell'immobile, la detrazione degli interessi passivi deve essere operata unicamente sulla parte di essi relativa alla quota del mutuo destinata all'acquisto. Se tale importo non risulta quantificata nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile, o da altra documentazione proveniente dalla banca mutuante, il contribuente può sempre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del 2000 nella quale attestati quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che potrà essere anche consegnata al Caf che, sulla base della verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti, potrà validamente riconoscere al contribuente la detrazione per interessi passivi sul mutuo. Potrà dedurre integralmente gli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'immobile anche il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo stesso per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio.
Altre detrazioni e deduzioni Irpef. In materia di detrazioni per figli a carico la circolare in commento precisa come l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato debba necessariamente interessare tutti i figli dei medesimi genitori. Non si potrà cioè attribuire al genitore con reddito più elevato la detrazione di alcuni figli lasciando all'altro coniuge quella relativa ad altri. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, ricorda la circolare, la detrazione potrà essere applicata in misura diversa. Risultano detraibili ai fini Irpef anche le spese sostenute per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del dpr n. 212 del 2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Le stesse infatti sono equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari. Le spese sostenute dal contribuente per le prestazioni professionali rese dallo psicologo e dallo psicoterapeuta sono equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersi di tali prestazioni anche in assenza di prescrizione medica. Risulta pertanto possibile, precisa la circolare in commento, ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma ,1 lett. c), del Tuir le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. Più complessa invece la possibilità da parte dei contribuenti di detrarre le spese per acquisto di farmaci qualora lo scontrino rechi la generica dicitura di «dispositivo medico». In tali situazioni, ricorda la circolare, il contribuente ha diritto alla detrazione irpef su tali spese qualora dallo scontrino o dalla fattura, appositamente richiesta, risulti sia il soggetto che sostiene la spesa sia la descrizione del dispositivo medico in questione. In alternativa tale spesa sarà detraibile qualora il contribuente sia in grado di provare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura Ce che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/Cee, 90/385/Cee e 98/79/Ce.