Registrazione cumulativa delle fatture. Il decreto modifica da 154,94 a 300,00 euro la soglia monetaria stabilita per l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 6 dell'art. 6 del dpr n. 695/96, che prevedono per i soggetti passivi Iva la possibilità di registrare le fatture attive e quelle passive, anziché singolarmente, attraverso un documento riepilogativo dal quale devono risultare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello della relativa imposta, distinti secondo l'aliquota applicabile. Ovviamente occorre formare e annotare documenti riepilogativi distinti per le fatture emesse e per quelle ricevute; relativamente alle prime, inoltre, possono essere riepilogate le fatture emesse nel corso del mese. Si deve ricordare, in proposito, che l'art. 25, ultimo comma, del dpr n. 633/72 prevede inoltre la possibilità di registrare cumulativamente le fatture d'acquisto relative a prestazioni di trasporto e quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, indipendentemente dall'importo. Il decreto aggiunge poi un nuovo comma al citato art. 6 del dpr 695/96, estendendo la possibilità di registrazione cumulativa, sia dal lato attivo che passivo, alle fatture relative alle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, sempre che siano di importo contenuto entro il nuovo limite di 300 euro.
Esonero dalla scheda carburante. Integrando l'art. 1 del dpr n. 444/1997, concernente il regolamento per la documentazione degli acquisti di carburante presso i distributori stradali, il decreto sopprime l'obbligo di tenuta della cosiddetta «scheda carburante» per i soggetti passivi che effettuino gli acquisti di carburante «esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari» tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 del dpr n. 605/73. Questa semplificazione sarà apprezzata, essenzialmente, alle imprese di maggiori dimensioni, dotate di molti veicoli, che saranno sollevate dall'onere di tenere e registrare una scheda per ciascun veicolo; non è però chiaro quali modalità sostitutive dovranno essere adottate per la contabilizzazione dei costi e per la registrazione dell'Iva detraibile sugli acquisti di carburante. Si deve sottolineare che la semplificazione opera alla condizione che gli acquisti in questione vengano effettuati «esclusivamente» mediante i predetti mezzi elettronici di pagamento. Al riguardo, nella relazione illustrativa del decreto si osserva che tali strumenti di pagamento, sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività, sono comunque idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale. Una semplificazione consequenziale, derivante dalla dispensa dalla tenuta della scheda carburante, è la soppressione dell'obbligo per le imprese di annotare i chilometri percorsi, prospettiva, questa, che potrebbe accrescere l'appeal della disposizione. Ovviamente non sono interessate alla misura in esame le imprese che, pur rifornendosi presso distributori stradali, effettuano gli acquisti al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento sulla scheda carburante, per esempio sulla base di contratti di somministrazione con la compagnia petrolifera, per i quali ricevono (e continueranno a ricevere) regolari fatture periodiche.
Limitazione dello spesometro. E veniamo al capitolo «spesometro». L'art. 7 del decreto modifica l'art. 21 del dl n. 78/2010, con il quale è stato istituito l'obbligo di comunicazione telematica all'agenzia delle entrate delle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, effettuate dai soggetti passivi sia nei confronti di altri soggetti passivi che nei confronti di privati consumatori. La modifica, come ampiamente riferito nei giorni scorsi, consiste nella soppressione dell'obbligo con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui al citato art. 7, dpr n. 605/73. In buona sostanza, vengono escluse dal monitoraggio le operazioni tracciabili attraverso i predetti strumenti di pagamento elettronici (e non anche attraverso altri mezzi, seppure diversi dal denaro contante, come assegni o bonifici), limitatamente però alle operazioni effettuate nei confronti di privati, a prescindere dalla circostanza che siano documentate da fattura oppure da certificazione fiscale alternativa. Le operazioni «business to business» sopra soglia, quindi, dovranno essere comunicate in ogni caso, indipendentemente dalle modalità di pagamento. Si deve infine ricordare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, scatterà l'obbligo di comunicare anche le operazioni (sopra soglia) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.
Distruzioni di beni. L'ultima novità riguarda la procedura di distruzione dei beni ai fini del superamento delle presunzioni legali in materia di Iva, prevista dall'art. 2 del dpr n. 444/97. Su questo fronte, il decreto estende la possibilità di attestare l'avvenuta distruzione, anziché con il verbale redatto da un pubblico ufficiale, attraverso un'autocertificazione, elevando da 5.165 a 10.000 euro il valore di costo massimo dei beni entro cui è ammesso il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del dpr n. 445/2000.
