
Delitti e garanzie. La giurisprudenza, interna e comunitaria, è unanime nel ritenere che in tema di misure cautelare la stella polare da seguire sia il principio del «minore sacrificio necessario»: il dl 11/2009, invece, riscrive il codice di rito rispetto al reato di omicidio disponendo che, di fronte a gravi indizi di colpevolezza, deve applicarsi la soltanto custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari non sussistono. Ma così facendo finisce per assimilare il delitto di cui all'articolo 575 cp ai reati di mafia, per i quali sia la Consulta sia la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. E invece non se ne può fare una perfetta equazione, innanzitutto perché non tutti gli omicidi sono uguali: ci sono - ricorda l'Alta corte - i casi determinati da dolo d'impeto, quelli commessi in stato d'ira causati da un fatto ingiusto altrui e quelli perpetrati per motivi di particolare valore morale o sociale. Come ricorda il relatore della sentenza, l'ex presidente delle Camere penali Giuseppe Frigo, mentre l'omicidio volontario è una fattispecie a forma libera, il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è a dolo specifico e a condotta vincolata.
Fattore scatenante. Colgono nel segno le ordinanze di rimessione partite dai magistrati di Lecce e di Milano. Nel primo caso a chiedere gli arresti domiciliari è una donna che li aveva ottenuti prima del decreto sicurezza ma che con l'entrata in vigore della riforma era dovuta tornare in cella (e i gravi indizi di colpevolezza ci sono tutti: nel frattempo è stata condannata a sedici anni e due mesi di reclusione dalla Corte di assise di appello salentina); ma attenzione: il reato per cui viene condannata è un omicidio maturato dopo una lunga serie di violenze subite e compiuto in concorso con un pregiudicato rispetto al quale la donna ha avuto un ruolo di gregario. Nel secondo caso l'istanza per i domiciliari è proposta perché l'imputato ha collaborato con gli inquirenti. Se allora è indiscutibile la gravità del fatto per ogni imputazione di omicidio non è possibile affermare che sussista una presunzione assoluta di custodia cautelare in carcere che possa essere ricollegata alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa. Non tutti quelli che compiono un omicidio, infatti, appartengono a un sodalizio criminoso oppure presentano accentuate caratteristiche di pericolosità. Al contrario, l'assassinio può bene essere, e spesso è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice «in pulsioni occasionali o passionali». Oppure si tratta di episodi che maturano nell'ambiente familiare e in quello lavorativo. Dunque, in un certo numero di casi le esigenze cautelari possono trovare una risposta adeguata anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il «fattore scatenante» o a impedire la riproposizione del crimine, per esempio con gli arresti domiciliari in un luogo diverso dall'abitazione (articolo 284 cpp).