
In sostanza, chiarisce la risoluzione, «l'eccedenza di credito esistente al momento dell'ingresso di una società in una liquidazione di gruppo, restando nella sua esclusiva disponibilità, può essere utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative all'anno successivo a quello d'ingresso e a quelli seguenti». Per questa ragione, nella dichiarazione annuale è stato introdotto il rigo VL10, che permette di esporre l'importo del credito rimasto nella disponibilità esclusiva della società, dedotti gli utilizzi in compensazione orizzontale, che dovrà essere tenuto distinto dall'eccedenza a credito maturata in costanza della partecipazione alla procedura di gruppo, la quale dovrà invece obbligatoriamente confluire nella procedura stessa. È così possibile evidenziare l'utilizzo di questo credito «vincolato», anche per verificare, prosegue l'agenzia, la possibilità di chiederne il rimborso come minore eccedenza detraibile del triennio, nella dichiarazione relativa al terzo anno. Al riguardo, l'agenzia precisa infatti che gli altri presupposti previsti dall'art. 30 (aliquota media) possono «essere fatti valere indistintamente dalla società che entra nell'Iva di gruppo solo nel primo anno d'ingresso e con riferimento al credito maturato nell'ultimo anno».
Negli anni successivi, invece, il credito «vincolato» sarà rimborsabile solo in base al presupposto del minor credito del triennio, in quanto gli altri presupposti potranno essere fatti valere solo con riferimento ai crediti confluiti nell'Iva di gruppo, da parte della società controllante. semplificando, nel caso di adesione al gruppo dal 2010, il credito del 2009 potrà essere richiesto a rimborso nella dichiarazione relativa a tale anno in base ad uno qualsiasi dei presupposti, mentre negli anni successivi sarà rimborsabile solo come minor credito del triennio.