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Aiuto easy a chi ristruttura

del 11/05/2011
di: di Maurizio Bonazzi
Aiuto easy a chi ristruttura
Abrogazione con effetto immediato per la comunicazione della detrazione Irpef del 36% da inviare all'Agenzia delle entrate. Ma per i box pertinenziali acquistati nel 2010, resta l'obbligo della spedizione prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico). Col decreto legge sviluppo, sparisce la comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione Tale obbligo viene sostituito dall'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati catastali identificativi dell'immobile (se i lavori sono effettuati dal detentore occorrerà riportare gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo) e di quant'altro ritenuto utile, ai fini del controllo della detrazione, da uno specifico provvedimento che verrà emanato dal direttore delle entrate. Si tratta quindi di un'abolizione immediata. Almeno nei confronti di quei contribuenti (o di quei condomini) che danno avvio ai lavori di ristrutturazione rientranti nell'ambito dell'agevolazione. Costoro, pertanto, dovranno solo inviare, prima dell'inizio dei lavori e se dovuta, l'apposita comunicazione all'Asl e pagare, tramite bonifico bancario, le fatture relative agli interventi che dovranno contenere l'indicazione del costo della manodopera. Nella dichiarazione dei redditi del 2012 andranno poi riportati i dati che saranno richiesti con il citato provvedimento. Analogamente dicasi per coloro che nel corso del 2011 hanno acquistato, o acquisteranno, un'autorimessa o un posto auto pertinenziale. Non dovranno più spedire la comunicazione prima della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Anche per loro sarà quindi sufficiente fornire, con il 730 o con l'Unico 2012, quanto richiesto dalle istruzioni impartite dell'Agenzia. Resta però aperto il problema riguardante i soggetti che avendo acquistato nel 2010 autorimesse o posti auto non hanno ancora inviato la comunicazione, essendo legittimati a farlo entro il 31 maggio (in caso di utilizzo del 730) oppure entro il 30 settembre (nell'ipotesi di presentazione di Unico). Una lettura affrettata della norma potrebbe indurre a ritenere che l'obbligo in questione non esiste più e, quindi, che la comunicazione, ancorché relativa ad un acquisto intervenuto nel 2010, non sia più dovuta. In realtà un'attenta esegesi della norma non può che condurre alla soluzione opposta. Infatti, la disposizione in esame non prevede una mera abrogazione della comunicazione, ma una sostituzione della stessa con altri adempimenti (circoscritti a talune indicazioni da fornire in sede di dichiarazione dei redditi con le quali si intende fruire della detrazione). Il che sta a significare che, non essendo le dichiarazioni dei redditi di quest'anno predisposte all'uopo (ciò accadrà solo l'anno prossimo), i contribuenti che hanno acquistato autorimesse e posti auto pertinenziali, saranno tenuti, a pena di decadenza del beneficio, a spedire l'apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara. Flebili le speranze di coloro che non avendo inviato entro i termini previsti la comunicazione antecedentemente all'inizio dei lavori (in caso di ristrutturazioni) o prima della dichiarazione (in caso di acquisto di box già realizzati), visto che l'invio dell'apposito modello è venuto meno, confidano ora nell'applicazione del favor rei da parte dell'Agenzia. Al riguardo, però, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 6/E del 2002, ha già assunto una posizione di chiusura
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