Sono le conclusioni che si ricavano dalla lettura della sentenza n.4641/2011 della sezione tributaria della cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 25 febbraio. Dalla sentenza di cui al commento, e dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, si ricava il principio, secondo cui, l'unico limite alla restituzione delle somme pagate coincide con il pagamento dei tributi in forma spontanea; la stessa Corte, precisa poi, che l'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 56 del dpr n.131/1986, non è preclusivo del diritto al rimborso «in forza dell'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria dell'imposta, quale condizione «ex lege» per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l'atto impositivo al fine di conseguirne l'annullamento, altrimenti precluso in via giurisdizionale». Gli Ermellini aggiungono che la limitazione a ottenere il rimborso delle somme già versate, così come previsto dall'articolo 1306 del codice civile non trova applicazione quando i versamenti eseguiti non siano spontanei ma imposti dalla legge. Quindi, quando il pagamento sia avvenuto in dipendenza di una cartella di pagamento (sia pure non opposta), la preclusione al rimborso che si ricava dalla lettura combinata del primo e secondo comma dell'articolo 1306 del codice civile non troverà applicazione (cassazione n.4531/2009); infatti, il mancato pagamento della cartella di pagamento, può implicare una azione esecutiva che deriva direttamente dal titolo, provocando conseguenze che, in ipotesi estreme possono determinare una procedura esecutiva che può comportare anche la vendita dei beni del contribuente insolvente. Anche l'eventuale ricorso presentato contro la pretesa erariale (avviso di liquidazione con cui l'ufficio richiede l'imposta a norma dell'articolo 51 del dpr n.131/1986), esclude «in radice» che il pagamento possa essere ritenuto «pagamento spontaneo» (cassazione n.12014/2006) non ostacolando il diritto al rimborso. Peraltro va altresì precisato (cassazione n.7783/2003) che ai fini stabiliti dall'art. 1306 c.c., comma 2, è necessario che la sentenza ottenuta dal condebitore solidale sia passata in giudicato. In ogni caso, il contribuente, per poter completamente beneficiare della eventuale sentenza favorevole del coobbligato, e ottenere anche la restituzione di quanto nelle more eventualmente corrisposto, dovrà necessariamente opporre la pretesa fiscale palesando il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato. Quando poi questo stesso giudicato favorevole si sarà reso definitivo, potrà richiedere il rimborso delle somme corrisposte forzatamente in forza di disposizione di legge o di esecuzione.
