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Rivalutazioni con lo scomputo

del 07/05/2011
di: di Duilio Liburdi
Rivalutazioni con lo scomputo
Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni con scomputo dell'imposta sostitutiva già versata e richieste di rimborso possibili anche sul passato nell'ipotesi che siano decorsi i termini previsti per le istanze. Inoltre, ennesima riapertura della possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e terreni con data fissata al 1 luglio 2011. È questo un altro degli aspetti contenuti nell'articolo 7 del decreto legge sviluppo che contiene una serie di misure fiscali (si veda ItaliaOggi di ieri) e, tra le altre, anche il rinnovarsi di ipotesi varate, per la prima volta dieci anni fa.

La nuova tornata delle rivalutazioni. La prima segnalazione è quella di carattere generale e cioè la possibilità di rideterminare, nuovamente, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Le disposizioni riguardano, come noto, la fiscalità delle persone fisiche e sono destinate a ridurre l'ammontare della plusvalenza conseguibile in caso di cessione dei predetti beni. Le nuove date da monitorare sono:

- quella relativa al possesso dei beni, data fissata al 1° luglio 2011. Una data, dunque, successiva alla entrata in vigore del decreto;

- quella relativa al pagamento delle imposte sostitutive del 2 o del 4% entro il 30 giugno 2012.

Gli effetti sul passato. Se dunque la logica della norma è quella di consentire, nuovamente, la possibilità di rideterminazione del costo della partecipazione o del terreno, il decreto si preoccupa anche di regolare le fattispecie che si sono verificate prima della nuova tornata risolvendo una delle problematiche di maggiore spessore che si era generato nel susseguirsi delle disposizioni normative. Viene infatti affermato come:

- i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione o terreni qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa;

- viene poi disciplinata anche l'ipotesi in cui i contribuenti non effettuano la detrazione. In tale ipotesi, è possibile chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del dpr n. 602 del 1973, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

- viene infine previsto che le disposizioni in materia di rimborso, si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

È proprio quest'ultima l'ipotesi che pare più interessante da un punto di vista operativo. Va infatti ricordato come l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 236 del 2008, aveva affermato come qualora il contribuente istante abbia rideterminato il valore dei terreni in oggetto alla data del 1° gennaio 2002 e intendeva usufruire della nuova rideterminazione del valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, non poteva chiedere il rimborso dell'imposta versata in quanto erano trascorsi 48 mesi dal termine di versamento dell'imposta, né tanto meno può compensare le somme già pagate. Inoltre, visto che era decorso il termine di decadenza, l'agenzia sosteneva che non poteva essere applicato nemmeno il termine previsto nell'art. 21 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, in base alla quale si può presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, nel caso di specie, poteva essere rappresentato dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. L'amministrazione aveva affermato che la disposizione non costituiva una proroga delle precedenti, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, era diverso da quello inizialmente previsto. La norma, ora, corregge il principio che peraltro era già stato «attaccato» dalla giurisprudenza che, invece, aveva sostenuto la possibilità di chiedere il rimborso intendendo il termine di 48 mesi dal rinnovarsi della medesima disposizione. Quindi, l'indicazione del decreto sviluppo consente di considerare chiusa la questione in considerazione del fatto che vi è un anno di tempo dalla data di entrata in vigore del decreto al fine di procedere alla richiesta di rimborso.

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