In attuazione del principio del «solve et repete», il decreto sviluppo prevede un ammorbidimento della nuova disciplina degli accertamenti esecutivi introdotta dall'articolo 29 del dl n. 78/2010. Se a fronte dell'intervenuta notifica di un avviso di accertamento esecutivo (emesso dal prossimo 1/7/2011) il contribuente proporrà alla commissione tributaria provinciale apposita istanza di sospensione giudiziale dell'atto stesso nessuna esecuzione potrà essere esperita fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120° giorno dalla presentazione dell'istanza stessa.
Le somme dovute a titolo provvisorio a seguito della presentazione del ricorso diventeranno tuttavia definitive al decorso del 60° giorno dalla notifica dell'accertamento stesso al contribuente.
Dal 61° giorno successivo alla notifica il contribuente, anche se ha presentato ricorso e istanza di sospensione giudiziale, dovrà considerare le somme dovute a titolo provvisorio come possibili limiti alla compensazione verticale ex articolo 31 del dl n. 78/2010. Compensazione verticale che se effettuata in attesa dell'esito del ricorso potrebbe risultare comunque non sanzionabile qualora la contestazione stessa si risolvesse positivamente con l'accoglimento da parte della commissione tributaria delle istanza del contribuente.
Grazie alle modifiche proposte fino alla decisione della commissione tributaria in ordine all'istanza di sospensione e comunque entro i 120 giorni successivi alla presentazione dell'istanza stessa nessun atto esecutivo potrà però essere esperito sulle somme dovute a titolo provvisorio. In questa ulteriore finestra temporale che decorrere dal 61° giorno successivo alla notifica e fino alla decisione della commissione le somme dovute a titolo provvisorio sono dunque definitive ai fini delle limitazioni alla compensazione verticale ma inefficaci ai fini delle azioni esecutive.
La decisione della commissione in ordine alla richiesta di sospensione potrebbe aprire a sua volta ulteriori scenari. Se la sospensione viene accolta le somme dovute a titolo provvisorio non potranno formare oggetto di azione esecutiva fino alla data di pubblicazione della sentenza del primo grado. Anche la sorte di eventuali compensazioni verticali effettuate in tale periodo temporale nonostante le limitazioni previste dall'articolo 31 del dl 78/2010 sarebbe a sua volta vincolata alla decisione della commissione tributaria.
Le eventuali sanzioni, recita la circolare n. 13/ dell'11 marzo scorso, sarebbero infatti sospese fino al momento in cui relativamente all'iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente.
La decisione definitiva della commissione tributaria sarà dunque l'ultimo momento del complesso mosaico composto dall'intreccio di termini che si va delineando in materia di nuovi accertamenti fiscali. Dal suo esito dipende sia la cessazione degli effetti esecutivi eventualmente sospesi sia la emissione degli eventuali provvedimenti sanzionatori per le compensazioni verticali effettuate dal contribuente in pendenza del ricorso.
