Un nuovo reato. La novità, come accennato, deriva dal collegato lavoro in vigore dal 24 novembre. L'articolo 39, infatti, ha stabilito che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e titolari di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co., mini co.co.co., ecc.), iscritti alla gestione separata, configura l'ipotesi di reato, la stessa già prevista per il mancato versamento delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti (legge n. 638/1983). Pertanto, vige oggi un'unica disciplina sanzionatoria nei confronti dei datori di lavoro e dei committenti, per l'omesso versamento delle ritenute contributive. In pratica, spiega l'Inps, nei confronti dei committenti che omettano di versare le ritenute, deve essere attivato un procedimento che comporta l'obbligo di contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, contenente l'intimazione ad adempiere al pagamento nel termine di tre mesi. Qualora il pagamento avvenga tale termine, scatta la non punibilità del soggetto tenuto al versamento. Anche se, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, e anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo l'obbligo di tempestiva denuncia di reato all'autorità giudiziaria.
La decorrenza. Il nuova reato si applica soltanto nei confronti dei committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative effettuate da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c bis, del Tuir. Si tratta, quindi, di rapporti di co.co.co., anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività senza vincolo di subordinazione. L'Inps precisa che, considerata la norma che individua nel committente il soggetto tenuto al versamento delle ritenute, la fattispecie di reato non ricorre oltre che nell'ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore. Infine, l'Inps spiega che, poiché la legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, il nuovo reato si applica dalle denunce EMens di competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.
