
L'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 prevede alcune «Disposizioni in materia fiscale e informativa» in sostanza un credito di imposta, sia in caso di successo che in caso di insuccesso, a favore delle parti che intervengono alla mediazione.
Il credito di imposta è commisurato all'indennità corrisposta agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, fino a concorrenza di euro 500.
Il credito di imposta spetta in relazione all'importo di ciascuna mediazione. Tale credito non da luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito; a pena di decadenza, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile dalla data di ricevimento della comunicazione (certificazione) rilasciata, ai soggetti interessati, dal ministero della giustizia.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto, viene determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con lo stesso decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate; successivamente il ministero di giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante.
La comunicazione (certificazione) viene rilasciata entro la data del 30 maggio di ciascun anno a partire dall'anno 2011.
Nelle istruzioni del modello 730 il richiamo a tale credito lo troviamo nella sezione VI del quadro G.
I termini di presentazione del modello 730 sono: entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta ed entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf oppure a un professionista abilitato.
Personalmente, per esperienza, i termini di consegna delle certificazioni (siano esse relative alle ritenute d'acconto oppure agli stessi modelli CUD, non sono mai stati rispettati.
Ci si domanda, allora, come sarà possibile poter continuare a presentare il modello 730 per fare valere i crediti di imposta di cui alla «Mediazione» quando lo stesso ministero della giustizia provvederà ad inoltrare le certificazioni, utili al riconoscimento di tale credito, oltre i termini di presentazione del modello.
Poiché detto credito, a pena di decadenza ai fini dell'utilizzo in compensazione, deve obbligatoriamente comparire nella dichiarazione dei redditi, i soggetti interessati dovranno presentare il modello 730, anche in mancanza della ricevuta della comunicazione da parte del Ministero di giustizia, al fine di ottenere l'eventuale rimborso delle somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, da parte del sostituto e successivamente saranno chiamati alla compilazione del modello Unico, come dichiarazione integrativa a favore, con evidenziato il solo credito d'imposta, per non incorrere nella decadenza di detto credito.
Sicuramente la scelta di rilasciare la comunicazione entro la data del 30 maggio di ciascun anno è penalizzante per i soggetti che presentano il modello 730 i quali non vogliano perdere l'eventuale credito maturato a seguito dell'obbligo di ricorrere alla mediazione poiché la mediazione, per le materie in precedenza citate, non è più facoltativa ma bensì obbligatoria.