I numeri dimostrano un utilizzo basso e in discesa: se, infatti, nel 2009 la media degli apprendisti (esclusa la pubblica amministrazione) è stata di 568.502 unità, nel 2010 la quota è scesa a 440 mila, secondo un'elaborazione della Uil su dati dell'Inps. Per accrescere l'appeal di questa formula, il decreto legislativo incide innanzitutto sulla durata: la legge stabilisce un termine massimo di sei anni ma, riferisce a ItaliaOggi Guglielmo Loy segretario confederale della Uil, il ministro «ha lasciato intendere che non si opporrebbe a una riduzione a quattro», mentre il limite minimo «può essere legato alle prestazioni stagionali».
Gli apprendisti non possono superare il 100% delle maestranze, e per l'inquadramento e la retribuzione, si seguiranno due vie: si potrà usufruire del meccanismo (individuato dalla legge Biagi e dal decreto legislativo 276/2003) che colloca il lavoratore nei due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, o si calcolerà una percentuale più bassa al confronto con il dipendente, però alla fine del percorso si raggiungerà il 100% della quota.
Le tipologie contrattuali sono tre: una per compiere il diritto-dovere di formazione a partire dai 15 anni per chi non ha conseguito un diploma, una professionalizzante che si esaurisce con la verifica della competenza ottenuta, e l'ultima destinata all'acquisizione di un titolo di studio, al completamento di un iter di alta specializzazione e, questa è la novità rilevante, allo svolgimento di un praticantato professionale e di un dottorato di ricerca.
Il negoziato, che vede in prima linea le parti sociali e le regioni (che detengono la competenza delle politiche formative), dovrà far sì che vengano definiti in maniera omogenea e funzionale nel territorio nazionale i percorsi che i giovani affronteranno.
Pertanto, per armonizzare l'acquisizione delle qualifiche, in modo che siano spendibili in qualunque parte d'Italia, è stata decisa la costituzione di un organismo tecnico che comprenderà membri del ministero dell'istruzione e associazioni di rappresentanza dei lavoratori che, nel giro di un anno, stileranno un prontuario. A coprire i costi ci saranno sia i fondi interprofessionali per la formazione continua, sia una sovvenzione regionale sulla quale, però, non c'è ancora un'intesa; la questione è fondamentale, perché l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di apprendistato comporterà sicuramente un innalzamento dei costi.
I capitoli ancora irrisolti verranno affrontati dopo l'esame in Cdm, poiché prima che il dlgs venga trasmesso alle Camere, regioni, imprese e sindacati potranno effettuare ulteriori ritocchi.
Un intervento potrebbe riguardare l'ipotesi di estensione del contratto al lavoro in somministrazione, che prevede anche incarichi di pochi giorni ed è più dispendioso per l'azienda: due caratteristiche che hanno indotto il dicastero di via Veneto a fare dietrofront. Ma l'idea pare non essere del tutto tramontata.
