Sulle cartolarizzazioni estere la fiscalità segue la disciplina ordinaria interna. Se le operazioni sono realizzate conformemente alla normativa sulle cartolarizzazioni di crediti vigente in Italia, dettata dalla legge n. 130/1999, allora ai proventi dei titoli obbligazionari emessi dalla Spv lussemburghese si applicherà l'imposta sostitutiva di cui al dlgs n. 239/1996 (12,5% con scadenze non inferiori a 18 mesi, 27% con scadenze fino a 18 mesi). In caso contrario, laddove la cartolarizzazione estera non sia in linea con la normativa italiana, i proventi dei titoli emessi dalla Spv vanno tassati secondo le regole sui cosiddetti «titoli atipici», con ritenuta del 27% da parte dell'intermediario. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 53/E di ieri. Una società di cartolarizzazione lussemburghese costituita come Special purpose vehicle (Spv), intende emettere titoli di debito da collocare presso investitori retail. I titoli sono garantiti da un portafoglio di asset finanziari sottostanti e dai crediti incorporati negli stessi, che costituiscono un patrimonio segregato in favore dei portatori e delle controparti, in linea con la normativa Lux sulle cartolarizzazioni. Piuttosto specifiche le caratteristiche dell'operazione, regolata dal diritto inglese: l'emittente dovrebbe sottoscrivere un contratto di swap in base al quale la controparte si impegna a corrisponderle un importo equivalente agli interessi dovuti sui titoli. La società istante chiedeva all'amministrazione finanziaria di conoscere il corretto regime fiscale gravante sui soggetti fiscalmente residenti in Italia: in particolare, se i proventi derivanti dai titoli «limited recourse» (ossia per i quali l'obbligazione di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi è limitata alle attività garantite e ai relativi proventi) fossero da inquadrare tra i redditi diversi, ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir oppure tra i redditi di capitale. L'Agenzia delle entrate ripercorre la normativa in materia di cartolarizzazioni dei crediti e richiama i precedenti orientamenti forniti sul tema (da ultimo la risoluzione n. 77/E del 2010). Ai fini dell'applicazione delle norme tributarie di cui al dlgs n. 239/1996, l'articolo 6 della legge n. 130/99 assimila i titoli emessi dalle Spv alle obbligazioni emesse da spa con azioni negoziate presso la Borsa italiana. Pertanto, secondo le Entrate, a decidere è la «fedeltà» con la quale la struttura dell'operazione estera ricalca quella regolata dalla normativa interna. In caso di perfetta corrispondenza, fiscalmente i redditi in capo ai soggetti residenti in Italia saranno tassati separatamente, con la sostitutiva prevista dal dlgs n. 239/96 (e il doppio binario dell'aliquota, 12,5% o 27%, sulla base della scadenza). Diversamente, qualora la cartolarizzazione non sia in linea con la normativa italiana, i proventi dei titoli emessi dalla Spv saranno tassati ai sensi degli articoli 5 e 8 del dl n. 512/1983, con l'applicazione da parte dell'intermediario di una ritenuta del 27%.