Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 9653 depositata il 2 maggio 2011, ha respinto il ricorso presentato da un contribuente.
In pochissime pagine di motivazioni la sezione tributaria (aula S) ha consolidato l'orientamento secondo cui «in tema di rimborso di Iva, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 21, comma secondo, del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza decorre dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa, e atte soltanto a vincolare l'operato interno degli uffici».
D'altro canto sono molte le decisioni di legittimità che limitano il valore delle risoluzioni e circolari emesse dall'amministrazione finanziaria, spesso definitive come mera indicazione e non certo come precedente giurisprudenziale o addirittura come norma.
È di un paio di mesi fa la notizia (sentenza n. 6056 del 15 marzo 2011) che esclude l'irrogazione delle sanzioni in caso di comportamento del contribuente allineato rispetto a una errata interpretazione data dal fisco nell'atto di attuazione. In particolare in quell'occasione i giudici hanno motivato che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato a una interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento».
